I termini per le dichiarazioni dei redditi, nonostante le proroghe previste per il 2012, sono in scadenza: entro il 2 luglio Caf o professionisti abilitati devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione e il corrispettivo prospetto di liquidazione mentre entro il 12 luglio dovranno trasmettere l’esito finale telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
E in effetti chiunque entri in uno studio di commercialisti o nell’ufficio di un Caf o di un Patronato in questo periodo noterà che c’è grande fermento. Affidarsi a professionisti per la compilazione è una scelta che molti contribuenti compiono per evitare di commettere errori viste le tante voci da riempire, non sempre chiare.
RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA E DEL CONTRIBUENTE: COSA DICE LA LEGGE
La disciplina della responsabilità del commercialista lascia quantomeno perplessi. E’ infatti il contribuente a rispondere del reato di omessa dichiarazione Iva anche nell’ipotesi in cui sia il commercialista negligente a non trasmettere i dati al Fisco. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 16958 dell’8 maggio 2012) confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello che aveva condannato il rappresentante legale di una società che non aveva presentato le dichiarazioni Iva richieste per i periodi di imposta relativi agli anni 1999, 2000, 2002 e 2003. Il reato è quello prescritto all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000.
Resta quindi onere del contribuente vigilare sull’attività del commercialista.
L’unica via di rivalsa è quella di intentare una causa civile ma spesso i tempi lunghi scoraggiano chi potrebbe essere legittimato ad intraprendere questa strada.
STRUMENTI DI TUTELA: CAUSA CIVILE E ASSICURAZIONE
Ma allora non c’è possibilità di tutelarsi? Non proprio.
Rimane, ovviamente, la possibilità del contribuente di intentare una causa civile contro il professionista.
Va detto però che i professionisti hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione per coprire i danni ai contribuenti causati da ritardi o sviste. La prima previsione in questo senso è contenuta nel decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164. Lo scorso agosto la manovra finanziaria ha ribadito questo punto e ora la stessa previsione è stata estesa, sebbene ancora in forma facoltativa, anche agli avvocati.
La normativa, che probabilmente parte da una presa di coscienza della complessità delle leggi fiscali e della conseguente facilità di cadere in errore, non esonera però i commercialisti dall’obbligo di aggiornamento sulla materia. Proprio per questo motivo al cliente va rilasciato il “visto di conformità”, ovvero la certificazione di compilazione a regola d’arte del modello. Eventuali correzioni in seguito a sviste rilevate dal cliente sono ovviamente da intendersi a titolo gratuito.