Dichiarazione di successione: se si sbaglia c’è la sostitutiva

La modifica del valore indicato nella dichiarazione di successione precedentemente inviata, è possibile se l’ufficio non ha ancora notificato l’avviso di liquidazione e/o rettifica della maggiore imposta
3 anni fa
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La dichiarazione di successione può essere presentata anche a sostituzione di quella presentata in origine e nella quale sono stati commessi degli errori.

La dichiarazione di successione

Quando si parla di dichiarazione di successione, si pensa alla dichiarazione presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità e dai legatari. La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Tale data, coincide, generalmente, con quella del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione riguarda anche i rimborsi fiscali.

In particolare, presentano la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità,
  • prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • ecc.

La dichiarazione di successione sostitutiva

E’ possibile presentare anche una dichiarazione di successione sostitutiva di quella inviata in precedenza.

Infatti, in base a quanto riportato nelle istruzioni al modello:

Se deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di una precedentemente inviata con il nuovo modello telematico, per la medesima successione, bisogna compilare la relativa casella “dichiarazione sostitutiva”.

Attenzione ai termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Infatti, la modifica del valore indicato nella dichiarazione precedentemente inviata è possibile oltre il termine di presentazione della dichiarazione. Se l’ufficio non ha ancora notificato l’avviso di liquidazione e/o rettifica della maggiore imposta, e comunque non oltre il termine previsto per la notificazione dell’avviso. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva qualora sopravvenga un evento che dia luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore.

Quando per la stessa successione si presenta una dichiarazione sostitutiva di una precedentemente inviata, occorre indicare nella casella “dichiarazione sostitutiva” uno dei seguenti codici:

  • codice 1, se, per effetto delle modifiche alla precedente dichiarazione, quella sostitutiva comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e/o una nuova voltura (per esempio, variazione dei dati di uno o più beneficiari, degli identificativi catastali, del valore dell’immobile, delle quote e dei diritti);
  • 2, se la dichiarazione sostitutiva non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione o una nuova voltura;
  • codice 3, se con la dichiarazione si intende esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione.

Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione, è specificato che in tutti i tre casi sopra descritti bisogna riportare sempre gli estremi di registrazione (anno, volume e numero) della prima dichiarazione di successione presentata.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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