Entro il 30 giugno 2021 andava presentata la Dichiarazione IMU 2021 (riferita all’anno d’imposta 2020). La presentazione doveva essere fatta al comune in cui si trovano gli immobili oggetto della dichiarazione stessa.
L’obbligo dichiarativo, ricordiamo, non sempre sussiste. Infatti l’adempimento deve essere fatto solo laddove gli immobili nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione:
- godono di riduzioni o esenzioni IMU (ad esempio l’immobile è dichiarato di interesse storico/artistico)
- oppure il comune non è in possesso di tutte le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente (ad esempio l’immobile è oggetto di compravendita con rogito redatto da pubblici ufficiali diversi dal notaio).
La Dichiarazione IMU 2021 tardiva: come rimediare all’omesso invio
Chi, entro il 30 giugno 2021 era obbligato alla presentazione della Dichiarazione IMU 2021 e non ha eseguito l’adempimento è ancora in tempo per rimediare prima che si configuri omessa dichiarazione.
E’, infatti, ammesso presentare una Dichiarazione IMU 2021 tardiva entro 90 giorni dal 30 giugno (quindi, entro il 28 settembre 2021), versando una sanzione pari:
- ad euro 5,00 (1/10 di euro 50) se le imposte non sono dovute
- oppure del 10% del tributo non versato nel caso siano dovuta l’IMU.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento della suddetta sanzione è 3924.
Le modalità di presentazione della dichiarazione, in genere, ricordiamo, sono le seguenti:
- tramite Sportello telematico
- PEC
- raccomandata semplice
- a mano all’ufficio protocollo.
Dichiarazione IMU 2021 omessa: la sanzione piena è irrogata dal comune
Laddove il contribuente lasci passare anche il termine del 28 settembre 2021 senza inviare la Dichiarazione IMU 2021, troverà applicazione la sanzione piena prevista dal comma 775 della Legge di bilancio 2021, ossia:
- dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 775 Legge di bilancio 2020).
In tal caso nessuna forma di ravvedimento è ammessa per l’omessa dichiarazione (il contribuente deve solo attendere che il comune irroghi la sanzione senza possibilità di rimediare spontaneamente).
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