“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere“, afferma il Dalai Lama. Ogni giorno, in effetti, è utile per fare qualcosa di nuovo e nutrire la nostra esistenza di esperienze in grado di arricchire l’anima e la mente. Oltre all’aspetto prettamente spirituale ed emotivo che segna ogni attimo della nostra vita, però, si deve fare i conti anche con questioni di carattere pratico, per cui non sempre è il momento giusto di agire.
Ne è un chiaro esempio il rapporto con la burocrazia che si rivela essere spesso particolarmente complicato. Diversi, infatti, sono i requisiti e le scadenze da rispettare, onde evitare di avere problemi con il Fisco. In tale ambito si inserisce la dichiarazione Iva, che dovrà essere presentata anche nel corso del 2023. Non tutti, però, devono fare i conti con tale obbligo. Entriamo quindi nei dettagli per vedere chi deve fare la dichiarazione Iva e chi invece è esonerato.
Dichiarazione Iva 2023, chi deve presentarla
In base alla normativa vigente sono tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione Iva le imprese e i lavoratori autonomi, titolari appunto di partita Iva. Entrando nei dettagli hanno l’obbligo di presentare tale dichiarazione coloro che svolgono attività di impresa a prescindere dalla forma giuridica, oppure attività professionali o artistiche, anche in forma associata. Rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno aderito alle disposizioni di agevolazione fiscale introdotte dalla Legge 398/1991. In ogni caso, soffermandosi sulla dichiarazione del 2023, le operazioni di riferimento sono quelle assoggettate all’Iva nel corso del 2022.
Chi non deve presentarla: i casi di esonero
In base a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
“i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)”.
Ma non solo.
Tra gli altri poi si annoverano coloro che svolgono attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili. Gli enti non commerciali, tabaccai, giornalai e i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea. In caso di dubbio, comunque, si invita a consultare le informazioni disponibili in merito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in modo tale da essere certi di non essere obbligati a presentare la dichiarazione Iva.