Entro lo scorso 30 aprile andava presentata la dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020. L’omessa presentazione può essere ancora sanata entro il 29 luglio versando una sanzione ridotta.
La dichiarazione Iva 2021
Il modello di dichiarazione annuale Iva/2021 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d’imposta 2020). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.La dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 andava presentata – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
La dichiarazione Iva tardiva deve essere presentata al massimo entro il prossimo 29 luglio. Oltre tale data si parla di dichiarazione Iva omessa.
La dichiarazione tardiva Iva entro il prossimo 29 luglio
Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Indicazioni rinvenibili, all’art.2 comma 7 e art.8 del DPR 322/1998.
Nello specifico, oltre a presentare la dichiarazione Iva entro il 29 luglio, il contribuente deve versare:
- la sanzione di 250 €, in ravvedimento, ridotta ad 1/10 (€ 25);
- fermo restando la sanzione per omesso versamento (30%) laddove alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Anche quest’ultima sanzione può essere ravveduta applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (circolare 42/e 2016). A seconda del momento in cui interviene il versamento. Rispetto alla data originaria di versamento del saldo Iva.
Può essere sanato anche l’omesso visto di conformità.
Se non si rispetta la data del 29 luglio
Attenzione a rispettare la data del 29 luglio.
Infatti, superata tale deadline, la dichiarazione sarà considerata omessa.
Sono considerate omesse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni. Tali dichiarazioni costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Da qui, trovano applicazione le sanzioni previste per l’omessa presentazione:
- comprese tra il 120% e il 240% per cento delle imposte dovute,
- con un minimo di euro 250.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Tuttavia, se la “dichiarazione omessa” è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello a cui si riferisce la violazione) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento,si applica la sanzione dal 60% al 120% per cento dell’ammontare delle imposte dovute. Con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a 500.