Non solo Modello 730 precompilato 2021, ma anche Modello Redditi Precompilato 2021. Dal 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti italiani i due modelli di dichiarazione precompilata 2021 (anno d’imposta 2020).
Dalla predetta data, tuttavia, è ammessa solo la consultazione, mentre per eventuali integrazioni ed invio occorre aspettare il 19 maggio 2021, con qualche piccola differenza tra Modello 730 precompilato e Modello Redditi Precompilato.
Dichiarazione precompilata 2021: il Modello Redditi non si può “accettare”
Come anticipato, solo dal 19 maggio 2021 sarà ammesso agire sulla dichiarazione precompilata 2021.
- accettare, modificare, integrare e inviare il Modello 730 precompilato 2021
- modificare, integrare e inviare il Modello Redditi precompilato 2021.
Dunque, a differenza del 730 precompilato, per il Modello Redditi precompilato è preclusa la possibilità di “accettare”.
Altra differenza risiede nella data di scadenza per l’invio. Infatti:
- il Modello 730/2021 (precompilato o ordinario) deve essere inviato, salvo proroghe, entro il 30 settembre 2021
- per il Modello Redditi/2021 (ordinario o precompilato), il termine ultimo per l’invio, salvo proroghe, è fissato al 30 novembre 2021.
I dati contenuti nel Modello Redditi precompilato 2021
Il Modello Redditi precompilato 2021, al pari del Modello 730 precompilato, contiene una serie di dati già predisposti dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni presenti in anagrafe tributaria. A titolo di esempio nella dichiarazione precompilata 2021, sono contenuti dati relativi all’anno d’imposta 2020 e riguardanti:
- premi assicurativi
- interessi sui mutui
- contributi previdenziali
- spese sanitarie, universitarie, funebri, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini
- la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020
- ecc.
Il contribuente che decide di accedere al Modello Redditi precompilato 2021 deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.
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