L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 41/E del 4 giugno 2021, detta le istruzioni per l’indicazione dei giorni di lavoro dipendente da indicare nella dichiarazione redditi 2021 (anno d’imposta 2020) e che danno diritto alla relativa detrazione fiscale o al trattamento integrativo.
Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale
A decorrere dal 1° luglio 2020, il c.d. bonus IRPEF (80 euro mensili) è sostituito dal “trattamento integrativo” o un’ulteriore detrazione fiscale.
Il trattamento integrativo, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi dal 1° luglio 2020, è pari a 100 euro mensili, dunque:
- 600 euro per il 2020
- 1.200 euro per il 2021.
Spetta a condizione che il lavoratore abbia:
- un reddito non è superiore a 28mila euro
- imposta lorda superiore alle detrazioni di lavoro dipendente spettanti.
L’ulteriore detrazione fiscale, spettante dal 1° luglio 2020 a 31 dicembre 2020, compete ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
I giorni lavorativi nella dichiarazione redditi 2021
Come anticipato, sia il trattamento integrativo, sia l’ulteriore detrazione fiscale spettano in funzione dei giorni lavorativi. Essendo che la loro introduzione è avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2020, si è presentata la necessita di suddividere i giorni lavorativi indicati nella CU/2021 (anno d’imposta 2020) in due semestri. In dettaglio:
- al punto 13 della CU/2021 si trovano indicati i giorni lavorativi del primo semestre 2020
- nel punto 14 della CU/2021 si trovano indicati i giorni lavorativi del secondo semestre 2020.
La somma dei giorni non deve essere mai superiore a quanto indicato al punto 6 della stessa CU/2021 e, comunque, non superiore a 365. Tali giorni devono poi essere riportati anche nella dichiarazione dei redditi 2021, secondo le seguenti istruzioni:
- un numero di giorni riferito al primo semestre (01/01/2020 – 30/06/2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29/02/2020)
- un numero di giorni riferito al secondo semestre (1/07/2020 – 31/12/2020) non superiore a 184.
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