Disponibile, in versione definitiva, anche la Dichiarazione redditi 2022 società di capitali (Modello Redditi SC/2022 anno d’imposta 2021). Si tratta del modello dichiarativo che deve essere utilizzato da:
- società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), società cooperative; comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali; società di mutua assicurazione
- nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato.
Le novità della Dichiarazione redditi 2022 società di capitali, dal visto conformità al patent box
Diverse sono le novità che trovano spazio nel Modello Redditi SC/2022.
- Visto di conformità superbonus – Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è prevista la nuova casella “Presenza visto Superbonus”, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus”
- Esonero dall’apposizione visto di conformità – Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità
- Rivalutazioni beni d’impresa – Nel quadro RQ sono previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale”
- Patent box – Nel quadro RF, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) è prevista l’indicazione della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Previsto poi nel quadro OP, sezione IV, l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS (righi da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del beneficio
- Deduzione maggior valore attività immateriali – Nel quadro RQ è inserita una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali
Bonus 110 e ACE
Altre novità importanti, sono:
- Soggetti controllati non residenti – Nel quadro FC sono previste le nuove caselle Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021
- Superbonus e bonus facciate – Nel quadro RS è aggiornato il prospetto relativo alle spese per le quali è possibile fruire del bonus 110% e del bonus facciate
- Eliminazione barriere architettoniche – Sempre al quadro RS (righi da RS521 a RS523) è previsto il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”
- Disciplina ACE – Infine, nel quadro RS è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa” determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021.
Termini e modalità di presentazione del Modello Redditi SC/2022
Il modello di Dichiarazione redditi 2022 società di capitali è da presentarsi entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il Modello Redditi SC/2022, scade il 30 novembre 2022
- per una società, invece, ad esempio con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, il Modello Redditi SC/2022 dovrà essere presentato entro 31 maggio 2023.
La presentazione può avvenire pervia telematica:
- direttamente dal dichiarante
- tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.)
- tramite società appartenenti al gruppo.
Si ricorda altresì che si considera “tardivo” e non ancora omesso, il Modello Redditi non presentato nei termini di scadenza ordinari ma entro i 90 giorni successivi (in questo caso occorre versare una sanzione di 25 euro per la tardività).
E’, invece, omesso il Modello Redditi non presentato nei termini ordinari e nemmeno entro i 90 giorni successivi (l’omissione dichiarativa non può essere ravveduta).
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