C’è chi solo dopo si accorge di essere tra i soggetti obbligati alla Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021). C’è chi pur sapendo di essere tra gli obbligati ha saltato di proposito la scadenza o ha semplicemente dimenticato di farlo.
Ormai l’ultimo giorno è passato. L’invio doveva avvenire entro il 30 novembre 2022.
Cosa rischia chi, pur obbligato, non ha effettuato per tempo l’adempimento? C’è possibilità di rimediare prima che l’Agenzia delle Entrate se ne accorga?
Diciamo subito che l’omesso invio non resterà impunito.
Dichiarazione redditi 2022 non inviata, più si aspetta più si rischia
Come già detto, la Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) andava inviata al fisco entro il 30 novembre 2022. Ci riferiamo a chi effettua l’adempimento con il Modello Redditi. Per coloro che, invece, hanno presentato il Modello 730, ricordiamo che la scadenza era stabilita al 30 settembre 2022.
La scadenza del 30 novembre scorso, dunque, vale anche per chi, pur potendo presentare il 730 ha deciso di fare la dichiarazione con il Modello Reddito (il 730 non è un modello obbligatorio).
A ogni modo, chi ha saltato la scadenza del 30 novembre senza inviare la propria Dichiarazione dei redditi 2022, può ancora inviarla. C’è però da fare una distinzione tra invio tardivo e dichiarazione “omessa”.
Se il contribuente trasmette la dichiarazione entro i 90 giorni successivi, quindi, entro il 28 febbraio 2023, dovrà pagare solo una sanzione di 25 euro (codice tributo 8911). Si parla in questo caso solo di “tardività”.
Resta fermo che se dal modello dichiarativo tardivo dovessero anche risultare imposte a debito non versate alle loro ordinarie scadenze, occorrerà pagare anche queste con ravvedimento operoso. Laddove, invece, ne scaturisca un credito d’imposta questo potrà essere chiesto a rimborso o in compensazione.
Come limitare il danno anche dopo i 90 giorni
Ben più pesanti sono le conseguenze se il soggetto obbligato non ha inviato la Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) entro il 30 novembre e non lo farà nemmeno entro il 28 febbraio 2023.
In tale ipotesi si configurerà omissione e sarà l’Agenzia delle Entrate a irrogare la sanzione piena prevista dall’art. 1 dal comma 1 D. Lgs. n. 471/1997, ossia dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Attenzione però che il contribuente può limitare il danno, inviando comunque la dichiarazione oltre il 28 febbraio 2023 ma entro il 30 novembre 2023 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022). In tale ipotesi la sanzione piena è dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.
Si tenga presente che, se è vero che non si può ravvedere l’omissione (la sanzione come detto in questo caso è irrogata dall’Agenzia Entrate) è, invece, ammesso ravvedere le eventuali imposte non versate alle scadenze ordinarie.