Dichiarazione redditi: chi è esonerato?

Diversi sono i contribuenti che possono considerarsi esonerati dalla dichiarazione dei redditi, distinguendo tra esonero per tipologia di reddito ed esonero per limiti di reddito
4 anni fa
3 minuti di lettura

Il 30 settembre 2020 è il termine ultimo per la presentazione del Modello 730/2020 riferito all’anno d’imposta 2019; mentre per il Modello Redditi PF/2020 il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre prossimo.

Ma chi sono i soggetti che possono considerarsi esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?

È questa la domanda in cui daremo risposta in questo articolo, evidenziando che anche se esonerati, è, comunque, possibile presentare la dichiarazione per far valere eventuali detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivi e, quindi, godere di un eventuale credito d’imposta.

I casi di esonero dalla dichiarazione per tipologia di reddito

Un primo caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è il solo possesso, nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione (quindi nel 2019 per il Modello 730/2020) dell’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU).

Può considerarsi altresì esonerato dalla dichiarazione:

  • il contribuente che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione detiene solo reddito da lavoro dipendente o pensione
  • il contribuente che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione possiede solo reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (con la stessa regola vista per l’ipotesi di cui sopra per il possesso della sola abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati);
  • il contribuente che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione possiede solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Nelle tre ipotesi di cui sopra, tuttavia, l’esonero si applica a condizione:

  • che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, si è in possesso di una sola CU – Certificazione unica oppure di più CU provenienti da diversi datori di lavoro purché nell’ultima CU (quindi l’ultimo datore di lavoro) nell’effettuare il conguaglio si è tenuto conto anche delle altre CU;
  • che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico;
  • che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, non sono dovute le addizionali regionale e comunale

È inoltre esonerato dalla dichiarazione dei redditi chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo redditi esenti dall’IRPEF (ad esempio indennità di accompagnamento); chi possiede solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi su BOT); coloro che possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio reddito derivanti da lavori socialmente utili).

I casi di esonero dalla dichiarazione per limite di reddito

Esistono poi casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi legati oltre che alla tipologia di reddito anche a limiti di reddito. Nel dettaglio è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, chi rientra nella c.d. NO TAX AREA, ossia:

  • chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro;
  • chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro;
  • chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da pensione più terreni ed abitazione principale e sue pertinenze, condizione che il reddito da pensione sia uguale o inferiore a 7.500 euro e quello dei terreni uguale o inferiore a 185,92 euro.

Anche qui, per le predette tre categorie di contribuenti, l’esonero, tuttavia, si applica a condizione che, per l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione:

  • il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico; sono spettanti;
  • non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Infine è esonerato anche chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione: abbia percepito solo l’assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di redditi, a condizione che la somma sia uguale o inferiore a 8.000 euro; chi abbia percepito solo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, a condizione che tale reddito sia inferiore o uguale a 4.800 euro; chi abbia percepito solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro.

Fonti e collegamenti esterni:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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