Quando una persona viene a mancare, gli eredi si trovano di fronte a una serie di adempimenti legali e burocratici che devono essere gestiti con cura e attenzione.
Prima di tutto, è necessario ottenere il certificato di morte, il quale è fondamentale per tutti i procedimenti successivi. Successivamente, gli eredi devono occuparsi della successione, che implica la presentazione di una dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso, per informare l’Agenzia delle Entrate della trasmissione del patrimonio.
È importante anche preoccuparsi della cancellazione del defunto dagli elenchi anagrafici e comunicare la morte a banche, compagnie di assicurazione e enti previdenziali per aggiornare o chiudere eventuali conti e polizze.
La dichiarazione redditi del defunto
Non solo dichiarazione di successione dei beni ereditati. Non mancano anche gli adempimenti riguardanti la dichiarazione redditi del defunto. Se, infatti, quest’ultimo era obbligato a fare dichiarazione redditi e prima del decesso non vi abbia provveduto, a preoccuparsene devono essere gli eredi per nome e per conto del deceduto stesso.
Se, quindi, ad esempio, il sig. Franceso è mancato a dicembre 2023. Gli eredi (moglie, figli, ecc.). dovranno verificare se il sig. Francesco, con riferimento all’anno d’imposta 2023 è obbligato a presentare la Dichiarazione redditi.
In caso di obbligo (o di convenienza) a fare l’adempimento, devono essere gli eredi a provvedervi in nome e per conto del sig. Francesco. È sufficiente che l’adempimento sia fatto da uno solo degli eredi per liberare anche gli altri.
La dichiarazione redditi del deceduto può essere fatta con Modello 730 (senza sostituto d’imposta) solo nel caso in cui il de cuius rientri tra i soggetti ammessi all’utilizzo di questo modello dichiarativo.
Dichiarazione redditi integrativa dopo il decesso
Potrebbe accadere che dopo aver presentato la Dichiarazione redditi della persona deceduta ci si accorga di errori o omissioni. Sorge, dunque, la necessità di presentare una dichiarazione redditi integrativa.
Può darsi che la dichiarazione originaria da integrare sia quella presentata dalla persona poi deceduta oppure sia quella che gli eredi abbiano presentato in nome e per conto del deceduto.
In entrambi i casi, anche l’integrativa la devono presentare gli eredi. Può essere presentata anche dall’erede diverso rispetto a quello che ha presentato la dichiarazione originaria. Pertanto riprendendo l’esempio del sig. Francesco, se dopo che il figlio Antonio ha presentato la dichiarazione redditi del defunto Francesco, sopraggiunge la necessità di presentare la relativa dichiarazione integrativa, quest’ultima la può presentare lo stesso figlio Antonio o anche un altro erede (ad esempio il coniuge superstite del sig. Francesco).
Se dalla dichiarazione (originaria e/o integrativa) sorge un debito d’imposta a versare devono essere gli eredi per nome e conto del deceduto. In caso di credito, se chiesto a rimborso, è rimborsato agli eredi in funzione delle rispettive quote di proprietà.
Riassumendo…
- al decesso di una persona, gli eredi devono verificare se il defunto era o meno obbligato a fare la dichiarazione redditi
- a fare la dichiarazione redditi del defunto devono essere gli eredi, in nome e per conto del deceduto
- è sufficiente che l’adempimento sia fatto da un solo erede
- l’eventuale dichiarazione redditi integrativa la può presentare anche un erede diverso da quello che ha presentato la dichiarazione originaria.