Il MEF ha emanato la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 contenete una serie di chiarimenti in merito alla possibilità per i comuni di differire i termini di versamento dell’IMU 2020 il cui acconto è in scadenza il prossimo martedì 16 giugno. Il documento di prassi si è reso necessario per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al Ministero anche in considerazione dell’emergenza economica da Covid-19.
Viene confermato che, poiché la riscossione dei tributi locali non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dall’art.
Tuttavia, precisa il MEF “tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributari”. Si fa, ad esempio, riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è previsto che l’aliquota IMU di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753 Legge di bilancio 2020).
Il differimento può essere stabilito anche dalla Giunta
Altro chiarimento degno di nota è che si ritiene possibile che il differimento venga disposto tramite delibera della Giunta comunale a condizione che tale provvedimento sia successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
Infine, in merito, poi, alla possibilità, in alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la facoltà di versare entro il 30 settembre 2020 senza pagare sanzioni ed interessi, è precisato che “ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate”.