Il 16 maggio 2021 scade il termine per il versamento della digital tax riferita all’anno d’imposta 2020. Entro il 30 giugno 2021 è necessario poi presentare all’Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione annuale.
La digital tax: chi deve pagarla
La digita tax (o web tax) è stata introdotta, dal periodo d’imposta 2020, con la legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50). Si tratta di un’imposta, pari al 3% dei ricavi derivati dalla fornitura di una serie di servizi, ossia:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La web tax deve essere versata dagli esercenti attività d’impresa localizzati (anche tramite rappresentante fiscale) in Italia e che nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000
- percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Scadenza e versamento della web tax
Il versamento della digital tax è annuale.
Quindi, entro il 16 maggio 2021 si versa la digital tax relativa all’anno d’imposta 2020. Il versamento è fatto con Modello F24 utilizzando il codice tributo “2700” (Risoluzione n. 14/E del 2021).
Secondo quanto definito nella Circolare n. 3/E del 2021, laddove il soggetto non residente non disponga in Italia di conto corrente presso sportelli bancari o postali, e non può effettuare il versamento tramite Modello F24, può farlo con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico:
- il codice fiscale
- il codice tributo
- l’anno di riferimento.
Il ravvedimento della digital tax
Come anticipato, l’omesso o insufficiente versamento della digital tax può formare oggetto di ravvedimento operoso.
La sanzione piena applicabile è quella di cui art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997, ossia:
- 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
- 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
- 30% dopo i 90 giorni di ritardo.
Attualmente la normativa del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997), prevede, in caso di omesso/insufficiente versamento, l’applicazione delle seguenti sanzioni in misura ridotta:
- 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
- 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2021
- 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2022
- 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2022
- 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Caso pratico di ravvedimento digital tax
Una srl entro il 16 maggio 2021, doveva versare la digital tax riferita all’anno d’imposta 2020 per euro 1.000.
- 1.000 x 1,67% = 16,70 euro
Il ravvedimento si perfezionerà solo versando l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. I codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzione ed interessi sono:
- 2701 – Interessi
- 2702 – Sanzione
Si tenga, infine, presente che le menzionate sanzioni ridotte troveranno applicazione sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
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