“La vita sarebbe impossibile se ricordassimo ogni cosa. Tutto sta a scegliere quello che si deve dimenticare“, affermava Maurice Martin du Gard. Ricordare tutto, in effetti, sembra essere un’impresa impossibile. Alle prese con i vari impegni tipici della vita quotidiana, d’altronde, può capitare effettivamente a tutti quanti di dimenticare di adempiere a qualche dovere. Vi sono alcuni casi, però, in cui dimenticare può costare davvero molto caro.
Basti pensare a coloro che non hanno effettuato il pagamento di alcune tasse.
Imposta Municipale Propria, acconto e saldo: le scadenze del 2023
Anche nel corso dell’anno 2023 sono molti i proprietari di casa che devono pagare l’Imu. A tal proposito, come ricordato su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate:
“Venerdì 16 giugno è il termine ultimo per versare la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu), il cui saldo dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023, in quanto il 16 cade di sabato. Il tributo locale è dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’imposta locale, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria”.
In alternativa alle due rate con le scadenze poc’anzi citate, è possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Dimenticato di pagare l’Imu entro il 16 giugno? Attenzione: la tolleranza è minima!
Ma cosa succede se una persona ha dimenticato di effettuare il pagamento dell’Imu entro lo scorso 16 giugno? Ebbene, in tale circostanza è bene muoversi al più presto per sanare la propria posizione. In pratica i soggetti interessati devono versare l’importo originariamente dovuto, più le sanzioni e gli interessi. Quest’ultimi aumentano all’aumentare dei giorni che trascorrono dalla data di scadenza originaria e l’effettivo pagamento dell’imposta.
In particolare, come previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997, in caso di pagamento in ritardo dell’Imu vengono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- 15%, ridotto a un quindicesimo per giorno di ritardo, se il pagamento si effettua entro 14 giorni;
- 15%, se il pagamento viene effettuato tra 15 e 90 giorni;
- 30%, per un ritardo superiore a novanta giorni.
Ravvedimento operoso per chi effettua il pagamento in ritardo
In base ai giorni di ritardo rispetto alla data originaria di scadenza, il contribuente può ricorrere alle seguenti tipologie di ravvedimento operoso:
- super breve, prevede una sanzione pari allo 0,1% in più per ogni giorno di ritardo se il pagamento si effettua entro quattordici giorni dalla scadenza prevista;
- breve, la sanzione è pari all’1,5% in caso di ritardo compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno;
- medio, se il pagamento si effettua tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno è prevista una sanzione pari all’1,67% dell’importo dell’imposta;
- lungo, con una percentuale che arriva fino al 3,75% se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore ai 90 giorni, ma comunque entro massimo un anno;
- lunghissimo, se il contribuente effettua il pagamento dopo 12 mesi ma entro due anni dalla scadenza originaria. In tal caso la sanzione risulta essere pari al 4,29%.
Se il versamento si effettua dopo 24 mesi, la sanzione aumenta fino al 5%.