Una lavoratrice mamma che, dopo il congedo di maternità, presenta le dimissioni volontarie per prendersi cura del neonato può fare domanda per il reddito di cittadinanza (fatti salvi gli altri requisiti ovviamente). L’articolo 55 D Lgs 151/2001 presenta la fattispecie appena descritta tra le eccezioni che mantengono il diritto alla Naspi. In altre parole le dimissioni volontarie della madre nel primo anno di vita del bambino sono trattate alla stregua del licenziamento per quanto concerne il diritto agli ammortizzatori sociali. Per questo, ad esempio, sussiste il diritto alla NASpI.
Vale lo stesso anche per il reddito di cittadinanza?
La neomamma che si dimette perde il diritto al reddito di cittadinanza?
Alla luce dei dati ad oggi a disposizione questa possibilità sembrerebbe da escludere. E’ anche vero che ci sono diversi nodi sul reddito di cittadinanza da sciogliere a pochi giorni dal debutto ufficiale del sussidio. Potrebbero quindi sopraggiungere prese di posizione ufficiali che estendano anche al reddito di cittadinanza le disposizioni previste per la Naspi.
Ad oggi comunque, attenendoci al testo del dl 4/2019 siamo più propensi a negare questa possibilità posto che la domanda viene negata ai “nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. Alla lettera quindi, l’unica fattispecie in cui la legge riconosce l’accesso al reddito di cittadinanza in caso di dimissioni volontarie è quello di dimissioni per giusta causa. Non figurano in questo contesto invece le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo tutelato dal rischio di licenziamento.
Questo potrebbe essere spiegato approfondendo la natura diversa di Naspi e reddito di cittadinanza. Il primo è uno strumento di welfare, la seconda più tecnicamente un’indennità prevista in caso di licenziamento. Ribadiamo comunque che si tratta di un’interpretazione soggettiva della norma, mancando riferimenti espliciti oggettivi.