Le dimissioni per giusta causa non sempre sono legittime. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ma per il datore di lavoro il recesso è legittimo solo in taluni specifici casi mentre per il lavoratore può essere dato in ogni momento. Bisogna però prestare attenzione perché le dimissioni sono legittime, secondo la giurisprudenza, solo ed esclusivamente se la causa sopravvenuta non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Le dimissioni cosa sono
Le dimissioni volontarie sono l’atto unilaterale estintivo del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
La giusta causa
Purtroppo accade abbastanza spesso che nel corso del rapporto lavorativo accadano dei fatti che impediscono al lavoratore la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto per il grave inadempimento datoriale degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, sia esso indeterminato che a tempo determinato. In questi casi il lavoratore può dimettersi e si parla di dimissioni per giusta causa: ovvero,il lavoratore di fronte ad una grave inadempienza da parte del suo datore di lavoro, che gli rende impossibile la continuazione del rapporto di lavoro, si dimette senza dover comunicare il preavviso contrattuale. Infatti, poiché l’estinzione del rapporto lavorativo dipende da un inadempimento datoriale che pregiudica i diritti del lavoratore, non si ritiene di poter addossare al lavoratore la permanenza sul posto di lavoro in suo danno.
Casi che giustificano le dimissioni
I fatti che palesano tali inadempimenti datoriali non sono però stati tipizzati dal legislatore e tendono ad evolversi con lo sviluppo della società: si deve perciò fare riferimento alla situazione concreta e verificare se sussistono i requisiti di notevole gravità e rilevanza nell’alterazione dell’equilibrio contrattuale lavorativo.
- mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni che deve però essere reiterato ed essere inerente a parti rilevanti della retribuzione;
- mancato o ritardato versamento dei contributi a carico datore o a carico dipendente (si ricorda che l’omissione di questi ultimi integra anche la commissione da parte del datore del reato di appropriazione indebita);
- molestie sessuali perpetrate dal datore nei confronti del dipendente sul posto di lavoro;
- pretesa del datore di prestazioni illecite del dipendente;
- peggioramento delle mansioni lavorative
- modifica unilaterale di significative condizioni del rapporto di lavoro (ad es. mancata promozione ad una certa anzianità lavorativa concordata);
- Vessazioni subite dal lavoratore (mobbing):,
- comportamento ingiurioso o offensivo nei confronti del dipendente, molestie sessuali, demansionamento, tutte azioni da intendersi commesse da parte del superiore gerarchico, del datore o dei colleghi.
- trasferimento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione aziendale;