Diritto alla salute e obbligo di cura: si può costringere qualcuno a curarsi?

Nessun individuo, anche se malato, può essere obbligato a curarsi poiché esiste un diritto alla salute ma non un obbligo della cura.
7 anni fa
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Diritto alla salute e obbligo di cura coincidono? Si può obbligare qualcuno a curarsi o a ricoverarsi in ospedale per avere le cure necessarie? Può l’autorità o un familiare sostituirsi alla volontà del malato obbligandolo a sottoporsi a cure?

La faccenda è molto delicata e, tralasciando la questione morale, possiamo dire che la Costituzione parla solo di diritto alla salute e non di obbligo di cura. La Costituzione, però, afferma che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” e una persona malata non può né lavorare né contribuire al progresso sociale diventando un cittadino passivo.

Continuando a vedere la cosa dal punto di vista legale anche se il suicidio è vietato dalla legge non è un comportamento per il quale è prevista una pena (e sembra anche ovvio visto che la conseguenza del suicidio è la morte e chi lo esercita non potrebbe, quindi, pagare l’eventuale multa o sanzione).

Costringere qualcuno a curarsi, però, non convince i costituzionalisti poiché in primis bisogna considerare la libertà dell’individuo, anche se c’è di mezzo la sua vita. La stessa Costituzione nell’articolo 32, afferma che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Nessun individuo, quindi, può essere obbligato a subire un trattamento sanitario poiché al diritto alla salute non si contrappone alcun obbligo di curarsi anche se esistono dei trattamenti obbligatori ai quali non ci si può sottrarre senza violare la legge, come ad esempio le vaccinazioni obbligatorie.

Un altro trattamento sanitario obbligatorio si verifica in ambito psichiatrico quando si predispone il ricovero forzato nei reparti di psichiatria per persone ritenute pericolose per se e per gli altri o per soggetti che minacciano il suicidio o la lesione di cose o persone (ma anche per coloro che rifiutano di alimentarsi e di bere).

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