Diritto Camerale 2025 partita IVA: importi, eccezioni e versamento

Il diritto camerale 2025 è confermato negli importi e nelle regole, con scadenze e obblighi fondamentali per tutte le imprese iscritte
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Partita Iva
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Con la Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha confermato che gli importi del diritto camerale per l’anno fiscale 2025 rimarranno invariati rispetto al 2024.

Questa comunicazione ufficiale definisce gli importi da versare alla Camera di Commercio (CCIAA), regolamentando gli obblighi di pagamento per le diverse categorie di imprese e soggetti iscritti nei registri economici.

Diritto camerale 2025: soggetti obbligati

Il diritto camerale 2025, come il diritto camerale 2024 e anni precedenti, interessa due principali categorie di soggetti:

  • imprese individuali e soggetti iscritti al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA): Questi soggetti sono tenuti al versamento di un importo fisso;
  • altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese: Questa categoria comprende società commerciali, cooperative, consorzi, società consortili e altre tipologie di imprese. Per questi, l’importo è calcolato in base al fatturato dell’impresa.

Regolamentazione per unità locali

Come per gli anni precedenti, il diritto camerale 2025 è dovuto per ciascuna unità locale registrata.

L’importo varia a seconda delle specificità operative dell’impresa:

  • le imprese che operano esclusivamente attraverso la sede principale devono versare il diritto per quest’ultima;
  • le imprese con una o più unità locali sono tenute a versare il diritto sia per la sede principale che per ogni unità locale registrata.

Tempistiche e modalità di applicazione

Anche un solo giorno di iscrizione al Registro delle Imprese durante l’anno comporta l’obbligo di pagamento dell’intero importo del diritto camerale.

Tuttavia, vi è un’eccezione per le imprese che chiudono l’attività entro il 31 dicembre 2024 e presentano domanda di cessazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2025: in questi casi, il diritto camerale per il 2025 non è dovuto.

L’importo non può essere frazionato. Questo significa che un’impresa iscritta, ad esempio, a maggio 2025, sarà obbligata a versare l’intera quota come un’impresa iscritta sin dal 1° gennaio.

Determinazione della competenza territoriale

La Camera di Commercio competente per il pagamento è quella della provincia in cui l’impresa ha sede al 1° gennaio 2025. Se durante l’anno l’impresa trasferisce la sede in un’altra provincia, il diritto camerale va comunque versato alla CCIAA di competenza al 1° gennaio.

Analogamente, eventuali cambiamenti nella sezione del Registro delle Imprese (ad esempio, da sezione ordinaria a speciale) non modificano l’importo, che resta determinato in base alla sezione di iscrizione al primo giorno dell’anno.

Scadenze per il versamento del diritto camerale 2025

Le scadenze per il pagamento del diritto camerale 2025 (trovi qui gli importi) sono allineate a quelle previste per il primo acconto delle imposte. Per chi è già iscritto al Registro delle Imprese al 1° gennaio 2025, il termine ultimo per il versamento è fissato al 30 giugno 2025, salvo eventuali proroghe. È possibile posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Per le imprese che si iscrivono nel corso dell’anno, il diritto camerale deve essere versato al momento dell’iscrizione.

In caso di mancato o insufficiente versamento del diritto camerale 2025, sono previste sanzioni amministrative comprese tra il 10% e il 100% dell’importo dovuto. Tuttavia, è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni previste.

Riassumendo…

  • Importi invariati: il diritto camerale 2025 conferma le tariffe stabilite per il 2024.
  • Categorie obbligate: imprese individuali, soggetti REA e aziende iscritte al Registro delle Imprese.
  • Unità locali: diritto dovuto per ogni sede principale e unità locale registrata.
  • Scadenze: pagamento entro il 30 giugno 2025 o 30 giorni con maggiorazione 0,40%.
  • Competenza CCIAA: basata sulla sede dell’impresa al 1° gennaio 2025.
  • Sanzioni: ravvedimento operoso possibile per omessi o insufficienti versamenti; sanzioni dal 10% al 100%.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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