I contratti di cessione per diritti d’autore sono spesso legati all’editoria, infatti chi opera nel mondo dell’editoria, molto spesso, riceve proposte di collaborazione che non sempre corrispondono a veri e propri contratti di lavoro. In quest’ambito va collocata la cessione di diritti d’autore, che trova disciplina in parte nel codice civile e nella legge sul diritto d’autore.
Che cos’è il diritto d’autore
La legge 22 aprile 1941, n. 633, fino ad oggi più volta aggiornata e integrata, prevede la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “
diritto d’autore“. Gli artt. 2575 e 2576 del codice civile precisano che: formano oggetto di tutela le opere dell’ingegno che siano riconducibili alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’elettronica. Inoltre sono protette le cosiddette “
elaborazioni di carattere creativo“, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. (art. 4 l.d.a.), il requisito essenziale che deve avere un’opera dell’ingegno per essere tutelato giuridicamente è quello del carattere creativo (art. 2576 c.c.). Il
diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera considerata, come rileva l’art. 2576 c.c., quale espressione del lavoro intellettuale. Il titolare originario dei
diritti d’autore sull’opera è l’autore o gli autori dell’opera stessa, i quali sono legittimati a trasferire i diritti di utilizzazione economica sull’opera in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (artt. 2581 c.c. e 107 l.d.a.).