Diritto d’autore: contratto di cessione cos’è e cosa comporta

Diritti d'autore: quali sono e come avviene la loro cessione; tutelati dalla legge del codice civile e dalla legge sul diritto d'autore.
9 anni fa
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Quali sono i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica?

Le opere protette: L’art.2575 c.c. recita: “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. L’autore, nel momento in cui crea l’opera, attraverso l’impulso creativo, acquista il diritto d’autore. Non sono necessari altri adempimenti perché ci sia il riconoscimento della paternità dell’opera, il deposito in Siae non crea il diritto, ma fornisce soltanto la prova, dell’esistenza dell’opera e della provenienza di questa dall’autore.

I diritti morali dell’autore Il sistema giuridico continentale, cui la nostra L.d.A. ha rilevato maggiore attenzione alla funzione creativa dell’artista, riconoscendogli dei diritti inalienabili e diritti che possono essere oggetto di cessione. I primi, chiamati diritti morali, sono previsti dalla sezione II del Capo III della L.d.A. questi diritti sono inalienabili. L’autore non può cedere i suoi diritti, sono imprescrittibili, e sono:

  • il diritto di paternità: Il primo comma dell’art. 20 L.d.A. stabilisce che “indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera e anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“;
  • il diritto di rivelazione: L’art.21 L.d.A. stabilisce che “l’autore di un’opera anonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico”;
  • il diritto di pubblicazione delle opere inedite: L’art. 24 L.d.A. stabilisce che “il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietato la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri. Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decidono l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero”;
  • il diritto all’integrità dell’opera: L’art. 18 della L.d.A., nei comma 1 e 3, recita: “il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 , l’autore, inoltre, ha “il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”;
  • il diritto di ritiro dell’opera: L’art. 2582 del codice civile stabilisce che “l’autore, qualora ricorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare chi ha acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima. Questo diritto è personale ed intrasmissibile”;
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