È arrivato un nuovo importante provvedimento del Collegio di Roma dell’Abf ottenuto dallo studio dell’Avvocato Alberto Rizzo di Bra insieme al Collega Fabio Scarmozzino di Torino. Un risparmiatore italiano residente a Reinach in Svizzera è riuscito ad ottenere grazie all’ausilio di tali avvocati, il rimborso integrale dei buoni fruttiferi postali in suo possesso. Ma vediamo meglio cosa è successo.
Rimborso integrale buoni fruttiferi postali
L’Arbitro Bancario Finanziario di Roma ha sancito il diritto per un risparmiatore italiano assistito dallo studio legale dell’Avvocato Alberto Rizzo e Fabio Scarmozzino di Torino a riscuotere gli importi riportati nella tabella (anno 21° al 30°) posta dietro ai buoni fruttiferi postali.
La storia dei bfp
Un risparmiatore era in possesso di 7bfp trentennali emessi alla fine del 1986. Quando però si è recato alle Poste per riscuoterli gli è stato comunicato un rimborso diverso da quello risultante dalla tabella dietro ai buoni a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta a giugno 1986. Periodo, quindi, antecedente alla data in cui furono sottoscritti i titoli. Essi recavano poi un timbro che Poste Italiane aveva apposto sopra la tabella con i rendimenti degli stessi.
La decisione del Collegio in merito ai buoni postali
La decisione del Collegio di Roma è stata a favore del risparmiatore. Questo perché risultava prevalente quello che era riportato sul buono fruttifero postale rispetto alle modifiche apportate con Decreto Ministeriale prima della sottoscrizione del titolo. Ciò per gli anni dal ventunesimo in poi in quanto non erano indicati i nuovi tassi.
La motivazione di questa decisione è fondata sul fatto che il timbro prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi 20 anni di validità del titolo senza disporre nulla per gli ultimi 10 anni. Grazie al ricorso presentato, quindi, il risparmiatore si è visto riconoscere 28 mila euro in più rispetto a quanto voleva corrispondergli Poste.
Il commento dei due avvocati
Gli Avvocati Alberto Rizzo e Fabio Scarmozzino in merito a tale decisione hanno comunicato che essa è davvero importante. Sopratutto per chi in questi anni, decorsi i 30 dalla sottoscrizione dei buoni, si è recato presso gli uffici postali e ha ricevuto importi più bassi rispetto a quelli previsti dai buoni.
Per questo chi ha un buono emesso dopo il mese di giugno 1986 può farlo esaminare per capire se ha diritto o meno a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quello erogato da Poste. Ciò vale anche se il titolo è stato già incassato. L’importante è che non siano trascorsi più di dieci anni perché in quel caso c’è la prescrizione.
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