DIS-COLL cococo e cocopro: presentazione solo telematica

La presentazione della nuova DIS-COLL può avvenire, dall'11 maggio 2015 solo in modalità telematica. Vediamo quali sono la durata, i requisiti richiesti e gli importi della nuova indennità di disoccupazione.
10 anni fa
2 minuti di lettura

A partire da oggi 11 maggio 2015 la presentazione della DIS-COLL per co.co.co. e co.co.pro. può avvenire soltanto in maniera telematica. La DIS-COLL, la nuova indennità di disoccupazione per collaboratori continuativi e collaboratori a progetto che possiedono i requisiti richiesti, è basata sul rapporto tra il numero di mesi di contribuzione nel periodo di riferimento e i versamenti contributivi effettuati nell’anno solare e nell’anno precedente in cui si è verificata la cessazione del lavoro. Con la circolare numero 83 dell’Inps sono state rese note le disposizioni per l’erogazione della DIS-COLL soltanto per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno solare 2015.

Per approfondire: DIS-COLL: indennità disoccupazione cocopro 2015. Guida completa

DIS-COLL requisiti

I collaboratori a progetto e quelli coordinati e continuativi possono richiedere la nuova indennità di disoccupazione se in possesso dei seguenti requisiti: – Iscrizione esclusiva alla gestione separata INPS – Non essere percettori di pensione – Non possedere una Partita IA – Dichiarazione all’INPS di stato di disoccupazione e disponibilità immediata alla svolgimento di nuova attività lavorativa. – 3 mesi di accredito contributivo presso la Gestione Separata nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno solare precedente e il giorno di cessazione del lavoro – Una mensilità contributiva versata (o un rapporto di collaborazione di almeno un mese che abbia dato diritto ad una retribuzione pari alla metà di quella che da diritto a un mese di contribuzione) nell’anno solare in cui si è verificata la perdita del lavoro. Per approfondire: Dis- Coll: requisiti, domanda disoccupazione Inps 2015 cocopro

DIS-COLL: come si presenta la domanda

La domanda per richiedere la DIS-COLL va presentata entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione. Da oggi, però, l’unica modalità per presentare la domanda è quella telematica. Per le cessazioni dei rapporti di lavoro intercorse tra il 1 gennaio 2015 e la data della pubblicazione della circolare numero 83 (data di riferimento 27 aprile 2015), la decorrenza dei 68 giorni per la presentazione della domanda si calcola dalla data di pubblicazione della circolare.

Per approfondire: DIS-COLL Inps 2015: come fare domanda di disoccupazione

DIS-COLL: decorrenza

LA DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione della collaborazione se si presenta la domanda entro l’ottavo giorno, se si presenta successivamente dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per le cessazioni di rapporti di lavoro intercorse dal 1 gennaio 2015 al 27 aprile 2015 l’indennità sarà corrisposta comunque a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  

DIS-COLL: importo

L’importo dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se questi è pari o inferiore alla cifra di 1.195 euro, se superiore incrementato del 25% della differenza del reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo della DIS-COLL non può superare i 1300 euro per quanto riguarda l’anno 2015; dal 91° giorno della prestazione l’importo si riduce del 3% ogni mese.  

DIS-COLL: durata

La nuova indennità di disoccupazione è corrisposta, tutti i mesi, per la metà dei mesi di contributi versati nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente alla perdita del lavoro, fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo, per un periodo massimo di 6 mesi.  

DIS-COLL: esempio di calcolo

Se un collaboratore ha lavorato dal 1 gennaio 2014 al xx-xx-15 per un totale di 10 mesi con un compenso complessivo di 8000 euro (copertura contributiva di 6,17 mesi) l’indennità verrà corrisposta per la metà dei mesi lavorati, quindi per 5 mesi. L’importo dell’indennità sarà pari al 75% del reddito mensile medio: quindi 8000 euro di totale corrisponde a un reddito medio mensile di 800 euro, ci cui verrà corrisposto il 75%, ovvero 600 euro, per i primi 90 giorni (3 mesi). Per il quarto mese si applicherà una riduzione del 3%, quindi l’importo scenderà a 582 euro.

Per il quinto mese si applicherà una ulteriore riduzione del 3% facendo scendere l’importo a 564,54 euro.   Scrica la  Circolare numero 83 del 27-04-2015 dell’INPS in formato PDF.

Lascia un commento

Your email address will not be published.