Disoccupazione NASPI e licenziamento settore pubblico, il quesito di un nostro lettore:
Gentile Angelina, raccolgo il suo cortese invito richiedendo il suo parere sulla questione, che vado a esporre:
Ho 66 anni e sono un ex dipendente di una Spa acquedottistica a intero capitale pubblico. A ottobre 2015 venivo licenziato, a titolo di cronaca illegittimamente, per ” giusta causa “.
Successivamente , L’INPS mi rigettava :
a – Prima la domandata Naspi , in quanto ” ex dipendente pubblico ” ;
b – Poi la pure domandata Ape social, poiché non avevo il requisito di ex percettore di Naspi.
Rimasto così sul lastrico gioco forza è stato indagare per comprendere, in ambito Naspi, il concetto di dipendente pubblico .
In tale difficoltoso compito sono stato aiutato grandemente dalla interessante sentenza della S.C. Cassazione Lav. n. 27225/2017 il cui principio di diritto mi sembra , poiché non sono un addetto ai lavori, che sia:
” Per potersi avere, in ambito Naspi, la qualifica di dipendente pubblico e quindi l’esonero contributivo di cui all’art……è necessario il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza può essere data esclusivamente dall’apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “.
Avendo il fondato sospetto che l’istruttoria Inps della mia Naspi non sia avvenuta in ossequio al suddetto principio, quale azione mi consiglia intraprendere per poter ripristinare eventualmente i miei diritti lesi?
RingraziandoLa anticipatamente, porgo deferenti saluti.
Risposta
La sentenza della Corte di Cassazione n.
Sentenza n. 27225 del 2017
La sentenza detta che “le societa’ a partecipazione pubblica, vanno escluse dal concetto di imprese pubbliche poiché la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità’ di gestione degli impianti, consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, ed il perseguimento dell’obiettivo pubblico e’ caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato”(Cass. nn. 20818 e 27513 del 2013).
Quindi, la sentenza, menziona due sentenze che riportano lo stesso principio (vd. Cass. 20818/2013; 8591/2017) e afferma che in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione e la fornitura di servizi agli enti locali in materia di fornitura di acqua, gas ed elettricità) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità […].
Continua affermando che, anche ai fini della concreta definizione del regime di “stabilità” richiesto dall’articolo 40, la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società che gestiscono servizi pubblici non e’ difforme, in linea di principio e salvo espressa deroga, rispetto a quella dell’impiego alle dipendenze delle societa’ private e, dunque, non puo’ negarsi la concreta possibilità’ di estinzione dei rapporti di lavoro a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991.
Inoltre, poiche’ l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria opera soltanto ove ai dipendenti sia garantita la stabilita’ d’impiego, è evidente che la concreta possibilita’ di essere oggetto di procedura collettiva di riduzione di personale, laddove ne ricorrano i relativi presupposti applicativi, esclude che possa configurarsi una ipotesi di stabilita’ del rapporto di lavoro nel senso ” pubblicistico” cui alludevano le Sezioni Unite del 1988 n. 5570 e che puo’ fondare l’esonero dal pagamento del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Conclusione
Con questa sentenza, la Suprema Corte, chiarisce se vi è obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi per malattia e disoccupazione involontaria, nel caso si tratti di una società esercente pubblici servizi.
La società aveva opposto di essere in mano pubblica e di applicare il Ccnl dell’area pubblicistica, per cui non riteneva di essere soggetta al pagamento dei contributi richiesti per disoccupazione involontaria e malattia.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, dando ragione alla società. Pertanto, secondo la sentenza n. 27225/2017, per una società esercente pubblici servizi, non vi è l’obbligo di versamento dei contributi per malattia e disoccupazione involontaria da parte del datore di lavoro se emerge che quest’ultimo ha corrisposto, in base a specifica previsione della contrattazione collettiva, le prestazioni economiche di malattia ai propri dipendenti.
La Suprema Corte specifica che l’ esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici non vale anche per le società a capitale misto, e in particolare le Spa a prevalente capitale pubblico, che esercitano attività industriali. Esse, infatti, sono tenute a pagare i contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.
In virtù di quanto detto, per verificare il suo licenziamento e di conseguenza la possibilità ad accedere alla NASPI, dovrà rivolgersi ad un avvocato, esaminando nel dettaglio la contrattazione collettiva, e eventualmente presentare ricorso all’INPS.
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