Le cessioni dei dispositivi di protezione anti Covid-2019 (DPI), sono esenti IVA fino al 31 dicembre 2020 e saranno soggetti ad aliquota IVA agevolata del 5% a partire dal 1° gennaio 2021.
Ma di quali beni si tratta?
Sono quei beni ritenuti dalla Commissione UE e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, incluso il personale sanitario (medici, infermieri, ecc.).
Esenzione IVA o aliquota 5% cessione DPI anti Covid-19: a quali beni si applica?
La disposizione di agevolazione IVA per i beni in commento è stata prevista dal nostro legislatore con l’art.
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- monitor multiparametrico anche da trasporto
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- tubi endotracheali
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- maschere per la ventilazione non invasiva
- sistemi di aspirazione
- umidificatori
- laringoscopi
- strumentazione per accesso vascolare
- aspiratore elettrico
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- ecotomografo portatile
- elettrocardiografo
- tomografo computerizzato
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- carrelli per emergenza
- estrattori RNA
- strumentazione per diagnostica per COVID-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Vendita DPI anti Covid-19 con IVA agevolata: elenco tassativo o esemplificativo?
Si tratta di beni aventi una finalità “sanitaria”, anche se non è da escludere che alcuni di essi possano essere utilizzati anche per scopi diversi (ad esempio, le soluzioni idroalcoliche possono essere vendute ed utilizzate altresì per finalità cosmetiche o alimentari).
Si era discusso se l’elenco di cui all’art. 124 del decreto Rilancio elenco è da ritenersi “tassativo” oppure “esemplificativo” e, quindi, se oltre a tali beni vi fosse spazio all’agevolazione IVA anche per eventuali altri DPI.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 2020, ha tenuto a precisare che il predetto elenco è da ritenersi “tassativo”. Pertanto, solo essi possono essere ceduti:
- in esenzione IVA, sino al 31 dicembre
- oppure con IVA al 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La tassatività è stata confermata anche dall’Agenzia delle dogane nella Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, con riferimento all’importazione dei suddetti prodotti.
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