Dispositivi medici detraibili: quali sono e requisiti da rispettare

Sono detraibili nel Modello 730 le spese per l’acquisto di dispositivi medici, come occhiali da vista, apparecchi per l’udito, termometri, ecc.
4 anni fa
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Dispositivi medici detraibili: quali sono e requisiti da rispettare

Per l’acquisto di dispositivi medici (occhiali da vista, termometri, apparecchi acustici, ecc.), il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta (oltre la franchigia di 129,11 euro).

Detrazione dispositivi medici: le condizioni di pagamento

A decorrere dalle spese sanitarie e mediche sostenute dal 2020, come noto il legislatore ha previsto che la detrazione spetta a condizione che il pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, ecc.).

Si sottraggono a questa disposizione (quindi la detrazione è ammessa anche se il pagamento è in contanti):

  • l’acquisto di farmaci (anche omeopatici)
  • le spese per l’acquisto di dispositivi medici
  • le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture private convenzionate con il SSN (servizio sanitario nazionale).

Nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020), dunque, è possibile detrarre le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi medici e ciò sia se il pagamento risulta eseguito in contanti sia se con strumenti tracciabili.

Dispositivi medici detraibili: serve lo scontrino o la fattura

Per fruire della detrazione dei dispositivi medici è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.

La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:

  • AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)
  • PI (spesa protesica).

La dicitura della marcatura CE del veditore salva la detrazione del dispositivo medico

Nella Circolare n. 19/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che laddove il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumersi l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

Detrazione dispositivi medici: un elenco di quelli ammessi

Ad ogni modo, il Ministero della Salute rende disponibile apposita piattaforma per individuare i dispositivi medici detraibili e disponibile al seguente link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) danno diritto alla detrazione del 19% le spese (anche se pagate in contanti) sostenute per l’acquisto di:

  • lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
  • montature per lenti correttive dei difetti visivi
  • occhiali premontati per presbiopia
  • apparecchi acustici
  • cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
  • siringhe
  • termometri
  • apparecchio per aerosol
  • apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
  • penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
  • pannoloni per incontinenza
  • prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
  • ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
  • lenti a contatto
  • soluzioni per lenti a contatto
  • prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
  • materassi ortopedici e materassi antidecubito
  • contenitori campioni (urine, feci)
  • test di gravidanza
  • ecc.

Come anticipato, ai fini della detrazione, è necessario essere il possesso di scontrino o fattura da cui si evince la descrizione del dispositivo medico oggetto dell’acquisto ed il soggetto cha ha sostenuto la spesa (codice fiscale).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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