Con il decreto Agosto il Governo ha deciso di prorogare di 18 settimane la cassa integrazione. Il trattamento di integrazione salariale, come stabilito, sarà però a carico dello Stato solo per un determinato periodo, mentre per le settimane restanti il datore di lavoro sarà chiamato a fare la sua parte, versando un contributo addizionale che terrà conto del fatturato dell’azienda e delle perdite registrate dalla stessa a causa dell’emergenza Coronavirus.
Cassa integrazione, quando è dovuto il contributo addizionale
Come stabilito dal dl Agosto, l’estensione della cig riguarda tutte quelle aziende che, nel 2020, hanno sospeso o ridotto la propria attività per eventi o cause riconducibili all’emergenza epidemologica da Covid-19.
La proroga sarà pari a 18 settimane complessivamente, utilizzabili nel periodo di tempo compreso tra il il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Di queste 18 settimane, tuttavia, solo 9 saranno a carico dello Stato, mentre le restanti 9 saranno riconosciute a lavoratori e azienda solo:
- se autorizzate espressamente e interamente, a seguito di apposita richiesta presentata all’Inps;
- dopo aver usufruito completamente del primo periodo di 9 settimane;
- e se il datore di lavoro verserà il relativo contributo addizionale.
Il contributo addizionale, nello specifico, è destinato alla copertura delle settimane aggiuntive alle prime 9. Tale contributo, dunque, dovrà essere versato solo una volta terminate le settimane a carico dello Stato e nel caso in cui l’azienda abbia intenzione di usufruire di tutte le 18 settimane riconosciute dal decreto agosto.
Come funzione il contributo addizionale cig
Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro va calcolato tenendo conto delle minori entrate registrata dall’azienda nel primo semestre del 2020.
In pratica, gli incassi totali da gennaio 2020 a giugno 2020 dovranno essere rapportati a quelli dello stesso periodo dell’anno scorso (ovvero gennaio 2019 – giugno 2019), se dovesse sussistere un calo di fatturato l’azienda, dopo aver esaurito le prime 9 settimane di cig, per le settimane restanti sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, se e quando le perdite sono state minori del 20%;
- 18% se l’impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non sarà dovuto invece nei casi in cui l’azienda ha registrato nei primi sei mesi del 2020 perdite superiori al 20% rispetto allo stesso periodo nel 2019, mentre restano escluse dal versamento dello stesso tutte le realtà economico-commerciali che hanno avviato la propria attività successivamente al 1° gennaio 2019.
La riduzione del fatturato dovrà essere comprovata al momento della presentazione della richiesta all’Inps, mediante presentazione di autocertificazione. Il riconoscimento delle ulteriori 9 settimane di cassa integrazione dovrà arrivare dall’Istituto entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio in periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Sarà sempre l’Inps infine che, sulla base dei dati forniti dall’azienda, calcolerà il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro. In mancanza di autocertificazione verrà applicata in automatico l’aliquota del 18%.