Nessun lieto fine per gli esodati del superbonus 110 2024. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio è stata pubblicata la L. di conversione del DL 212/2023, c.d. decreto superbonus. L’agevolazione scende al 70% per tutti. Confermato il contributo per i redditi più passi a copertura della differenza tra il superbonus al 110% e la nuova aliquota del 70%.
La Legge di conversione conferma anche la disapplicazione delle sanzioni per chi non ha completato i lavori, tali soggetti hanno diritto al 110 per i lavori 2023 così come asseverati al 31 dicembre.
Il bonus 75% come da testo iniziale del DL 212 viene del tutto stravolto. Gli interventi ammessi al bonus ora sono pochissimi e collegati all’effettiva rimozione delle barriere architettoniche.
Vediamo nello specifico quali sono le novità confermate con la Legge di conversione del DL 212.
Le novità in materia di superbonus 2024
Partiamo dal superbonus 2024.
L’aliquota agevolativa per i lavori condominiali scende dal 110% al 70%. In realtà sarebbe più corretto dire che si passa dal 90% al 70%. Infatti, dal 2023 il superbonus condomini è stato tagliato di venti punti percentuali. Tuttavia, nel rispetto di alcune condizioni (CILA e delibera condominiale entro una certa data) i condomini hanno potuto sfruttare anche per il 2023 l’aliquota al 110%.
Questi soggetti speravano quantomeno di ottenere una proroga del 110 fino alla conclusione dei lavori. Così non è stato. Infatti, il DL 212 anche dopo la conversione in legge, nulla prevede a riguardo.
Tuttavia:
Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020.
Nei fatti, in ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito, l’agevolazione spettante sulla base dei SAL asseverati al 31 dicembre 2023 non sarà recuperata dal Fisco anche se non è rispettato il requisito in base al quale i lavori sull’edificio devono comportare il miglioramento di due classi energetiche dello stesso. Naturalmente devono essere rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
In pratica per i lavori 2023, solo chi ha ottenuto l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio al 110 per cento.
Un contributo superbonus 2024 per i redditi più bassi
Il DL superbonus cerca di venire incontro alle famiglie a basso reddito ossia con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro che al 31 dicembre non hanno completato i lavori 110. Anche per questi nuclei familiari lo sconto scende al 70%.
Tuttavia, tali “soggetti”, se i lavori in corso, entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60 per cento, potranno ottenere un contributo da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Il contributo, “esentasse”, è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata del provvedimento.
Le novità per il bonus 75%
Veniamo ora alle novità in materia di bonus 75%.
La Legge di conversione del DL superbonus conferma che il bonus barriere architettoniche 75%, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, spetta solo per lavori aventi ad oggetto:
- scale;
- rampe;
- installazione di ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
Confermate anche le novità per sconto in fattura e cessione del credito.
Le opzioni in parola saranno ancora ammesse (sempre e solo rispetto ai lavori sopra elencati) per le spese spese sostenute da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (da rapportare al c.d. quoziente familiare, comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Tale limite reddituale non opera laddove nel nucleo familiare del contribuente ci sia un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L.104.
Vecchi regole solo per pochi
Continueranno ad applicarsi le vecchie regole sul bonus 75%, vedi art.3 c.3 del decreto, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data 29 dicembre:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, è richiesto che siano già iniziati i lavori;
- nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
In tutte queste ipotesi si applicano sconto in fattura e cessione del credito rispetto alla lista lavori allargata: sostituzione infissi, rifacimento bagno, ecc.
Riassumendo…
- La Legge di conversione del DL 212 conferma il taglio al superbonus;
- è previsto un salvagente per chi non ha completato i lavori 110 al 31/12;
- il bonus 75% si applicherà solo per pochi interventi, anche con sconto in fattura.