Documenti in formato elettronico: obbligo di comunicazione in dichiarazione

L’omessa compilazione del rigo RS140 del Modello Redditi è violazione formale ed è punibile con sanzione da 250 euro a 2.000 euro
4 anni fa
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Il contribuente, esercente attività, è obbligato tra l’altro, a comunicare, nella dichiarazione dei redditi, se nel periodo d’imposta di riferimento ha conservato o meno documentazione in formato elettronico (art. 5 DM del 17 giugno 2014). Si tratta di un adempimento che spesso è dimenticato.

Conservazione documenti in formato elettronico: come comunicarlo al fisco?

La comunicazione è fatta al rigo RS140 del modello dichiarativo. Quindi, nel Modello Redditi/2020 (anno d’imposta 2019), il cui termine di invio è scaduto il 10 dicembre 2020, il contribuente doveva compilare il predetto rigo, indicando:

  • il codice 1, qualora nel 2019, avesse conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari
  • il codice 2, se nel 2019, non avesse conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Omessa compilazione rigo RS140 Modello Redditi: sanzione e ravvedimento

L’omessa compilazione del rigo RS140 è suscettibile di sanzione.

In dettaglio, trattandosi di violazione formale, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 8 D. Lgs. n. 471/1997, ossia da 250 euro a 2.000 euro.

Secondo quanto previsto dal citato art. 8, infatti,

“Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché’ per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

L’omissione può essere, in ogni caso, ravveduta presentando un Modello Redditi integrativo e versando la sanzione ridotta (la riduzione è da applicare su 250 euro e varia a seconda del momento in cui ci si ravvede – art. 13 D. Lgs. n. 472/1997).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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