Anche se avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è già possibile, dal 18 dicembre 2023, presentare domanda per il nuovo assegno di inclusione. La misura di sostegno ai nuclei familiari che sostituisce definitivamente il reddito di cittadinanza.
L’assegno è destinato, laddove in possesso di requisiti economici, di residenza, cittadinanza e soggiorno, a quei nuclei familiari al cui interno ci sia almeno un componente rientrante in una delle seguenti categorie:
- disabile;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Domanda anche tramite patronato
La domanda per l’assegno di inclusione si può presentare, dal 18 dicembre 2023, con modalità telematica all’INPS tramite SPID o presso i Patronati.
L’importo spettante è pari ad un massimo di 6.000 annui (incrementabili in alcuni casi a 7.560 euro annui). A ciò può aggiungersi anche il contributo per il canone annuo di affitto. Un contributo che può essere fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
L’assegno sarà pagato (con accredito mensile sulla c.d. carta di inclusione) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato (previa sospensione di una mensilità) per altri 12 mesi.
Assegno di inclusione, quale ISEE al momento della domanda
Tra i requisiti economici che il nucleo familiare deve rispettare per aver diritto al sussidio rientra, com’era anche per il reddito di cittadinanza, quello legato all’ISEE.
In dettaglio, è necessario che il valore ISEE del nucleo non sia non superiore a 9.360 euro. In merito a quale valore riferirsi, è detto che deve trattarsi dell’ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, se si presenta la domanda nel periodo 18 dicembre 2023 – 31 dicembre 2023, è necessario che il contribuente sia in possesso di attestazione ISEE che ha come scadenza il 31 dicembre 2023. Per le domande presentate nel 2024 è necessario avere attestazione ISEE che ha scadenza 31 dicembre 2024.
È anche detto, tuttavia, che per le domande presentate fino a febbraio 2024, se non si dispone di un ISEE con scadenza 31 dicembre 2024, la verifica dei requisiti ai fini dell’erogazione del beneficio nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si baserà sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023. Resta ferma la necessità di rinnovare l’ISEE per i mesi successivi per continuare a ricevere il beneficio.
Per false dichiarazioni ai fini dell’assegno di inclusione si rischia il carcere, oltre alla decadenza dal beneficio.
Riassumendo…
- le domande per l’assegno di inclusione si possono presentare dal 18 dicembre 2023, anche se il beneficio decorre dal 2024
- tra i requisiti è richiesto che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 9.360 euro
- l’ISEE deve essere quello in corso di validità al momento di presentazione della domanda
- per le domande presentate a gennaio 2024 e febbraio 2024, se non si dispone di un ISEE in corso di validità (ossia quello con scadenza 31 dicembre 2024), la verifica dei requisiti ai fini dell’erogazione dell’assegno di inclusione nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023
- con riferimento al punto precedente, resta ferma la necessità di rinnovare l’ISEE per i mesi successivi per continuare a ricevere il beneficio
- le prime indicazioni sull’assegno di inclusione sono state date dall’INPS con la Circolare n. 105/2023.