Domicilio digitale non comunicato dal professionista, la sanzione ha carattere amministrativo e non disciplinare

La sanzione della sospensione dall’Albo non riveste carattere disciplinare bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina.
4 anni fa
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“La sanzione della sospensione dall’Albo, prevista dall’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina”. Lo comunica ai presidenti degli Ordini locali dei commercialisti il Consiglio nazionale della categoria attraverso l’informativa n. 143/2000. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Obbligo di comunicare il domicilio fiscale

Il domicilio digitale, sostanzialmente, non è nient’altro che un indirizzo di PEC o equivalente (servizi di recapito certificato) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.

L’articolo 37 del decreto Semplificazioni, relativo a “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce novità inerenti al domicilio digitale e all’obbligo di darne comunicazione entro il primo ottobre 2020.

In particolare, il decreto semplificazioni prevede l’obbligo per i professionisti di comunicare il proprio domicilio fiscale all’albo di appartenenza entro 1° ottobre 2020.

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, gli Ordini e i Collegi sono tenuti a inviare una diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni; in un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio fiscale.

La sanzione ha carattere amministrativo

Come detto in apertura, la sanzione della sospensione dall’Albo, viene chiarito dal consiglio nazionale dei commercialisti attraverso l’informativa n. 143/2000, non riveste carattere disciplinare bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina.

L’informativa n. 143/2000 recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota n. 186506 dello scorso 18 novembre in merito alla natura della sanzione della sospensione dall’Albo, prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.

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