È possibile vendere un terreno lo stesso giorno in cui l’ho ricevuto in donazione da un familiare?
Il rischio è quello di cadere nella fattispecie della cosiddetta interposizione fittizia ed elusione fiscale.
In questi casi, l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’operazione, anche se lecita. La donazione e la successiva vendita, infatti, genera una plusvalenza in capo al figlio donatario. Il sospetto, in questi casi, è quello di una operazione tesa ad evitare il maggior carico fiscale in capo al genitore/donante.
Secondo una recente ordinanza della suprema corte di cassazione, l’operazione non è da considerarsi fraudolenta e non viene sostenuta la tesi della plusvalenza in capo al genitore per interposizione fittizia.
Nessuna interposizione fittizia, legittima la plusvalenza in capo ai figli
Secondo quanto stabilito dalla sezione quinta della cassazione nell’Ordinanza n. 15746/2020 del 23 luglio, la donazione di un terreno edificabile al figlio, rivenduto lo stesso giorno a un terzo, non genera una plusvalenza per interposizione fittizia in capo al genitore/donante.
L’ordinanza della cassazione è l’atto conclusivo di una controversia relativa a un accertamento fiscale in cui veniva ipotizzata una plusvalenza realizzata dal genitore con la donazione del terreno edificabile ai figli.
La suprema corte rigetta definitivamente l’accusa e asserisce che “In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dettata dall’articolo 37- bis del dpr n.600/73 (espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto) non trova applicazione nell’ipotesi di interposizione di persona disciplinata dal detto articolo 37, comma terzo, non rientrando la stessa tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto”.
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