Il decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) all’art. 66 ha introdotto benefici fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel dettaglio si consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali di detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura, finalizzate al predetto scopo, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Si fissa in 30.000 euro l’importo massimo detraibile. Il comma 2 dello stesso art. 66 prevede poi,
per i titolari di reddito d’impresa, di dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura, sempre finalizzate al citato scopo, effettuate nel 2020 per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (inclusi quelli religiosi civilmente riconosciuti). La deduzione è anche ai fini IRAP ed avviene secondo il principio di cassa (ossia nel periodo d’imposta in cui sono effettuate le erogazioni). La stessa normativa stabilisce che per
valorizzare le menzionate erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Niente benefici fiscali per gli oneri personali del forfait
Dei benefici fiscali anzidetti c’è, tuttavia, una categoria di contribuenti che non potranno goderne. Si tratta di coloro che svolgono attività d’impresa in regime forfettario di cui alla Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Chi opera in questo regime, infatti, sul reddito dell’attività non potrà far valere detrazioni e deduzioni personali, poiché sul citato reddito non applicano l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP, bensì un’imposta sostitutiva dei menzionati tributi con aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività laddove siano rispettate determinate condizioni).
In altri termini,
non essendo, il reddito dell’attività, soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche questi non potranno far valere, detrazioni e deduzioni per oneri personali (spese sanitarie, interessi mutuo per l’abitazione principale, assicurazioni sulla vita, ecc.). Ad ogni modo, laddove oltre al reddito dell’attività esercitata in forfait, il contribuente dovesse essere titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF (ad esempio redditi di lavoro dipendente, redditi da locazione; ecc.), allora le predette detrazioni/deduzioni personali potranno trovare campo di applicazione limitatamente a tali redditi. Stessa cosa dicasi per chi si ritrova oggi ad agire ancora nel regime di vantaggio. Si ricorda, infine, che chi agisce nel forfait, determina il reddito imponibile applicando ai ricavi/compensi conseguiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice Ateco dell’attività svolta. Non sono deducibili i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge.