L’indennità di malattia, come noto, si riferisce a una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti o autonomi che sono impossibilitati a svolgere il proprio lavoro a causa di malattia (febbre, o altra patologia).
Questa indennità è progettata per compensare la perdita di reddito durante il periodo in cui il lavoratore è assente a causa di condizioni di salute.
Per poter beneficiare dell’indennità di malattia, il lavoratore deve soddisfare determinati requisiti, come ad esempio la necessità di essere assicurato presso l’INPS.
Proprio in merito alla durata, un lettore ha inviato in redazione il seguente quesito:
“Sono in malattia da ormai più di un mese e credo che ne avrò ancora per un po’. Sono a chiedere se il mio datore di lavoro ha diritto a licenziarmi per tale lunga assenza.”
Per i giorni di malattia serve sempre il certificato del medico
Prima di rispondere, ricordiamo, in breve come funziona l’indennità di malattia. Il primo passaggio che il lavoratore deve fare è passare dal medico di base. In pratica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante. Quest’ultimo provvede poi a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Un dato importante a cui prestare attenzione, è quello del domicilio per la reperibilità. Si tratta del luogo in cui il lavoratore deve farsi trovare nel caso in cui riceva le c.d. visite fiscali. Ossia, la visita dell’INPS finalizzata ad appurare l’effettiva impossibilità del lavoratore di lavorare a causa della patologia certificata dal medico.
Il pagamento dell’indennità
Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:
- decorre dal quarto giorno;
- cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi).
I primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda, se previsto dal contratto di lavoro.
Malattia, c’è il periodo di comparto sul licenziamento
Il lettore ci chiede se durante un lungo periodo di malattia esiste il diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento.
La necessità per il datore di licenziare, in questi casi, potrebbe essere dettata da esigenze di produzione. Quindi, dal bisogno di rimpiazzare quel lavoratore durante il lungo periodo di assenza.
Il periodo di malattia del lavoratore dipendente è tutelato non solo dall’indennità ma anche dal c.d. periodo di comparto. Un periodo che allo stesso tempo va incontro anche all’esigenza del datore di lavoro.
Si tratta del tempo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro NON può licenziare il dipendente. Quindi, il periodo massimo di malattia in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il diritto al periodo di comparto è previsto dall’art. 2110 del codice civile.
La durata non è uguale per tutti. Il periodo di comparto per gli impiegati (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) dipende dall’anzianità di servizio. È di 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i 10 anni. Si passa a 6 mesi negli altri casi. Se, tuttavia, il CCNL prevede durata diversa si applica quella più favorevole al lavoratore.
Per gli operai, invece, la durata del periodo di comparto è definita esclusivamente da CCNL di riferimento.