E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 141 del 15 giugno 2021, il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers) e le disposizioni della direttiva UE n. 2019/1995 sulle vendite a distanza e su alcune cessioni nazionali di beni.
La nuova normativa entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.
Le novità introdotte dal legislatore hanno l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero, diretto e indiretto.
Con l’adozione dei due nuovi regimi opzionali, l’Italia dà attuazione al “VAT e-commerce package” definito in ambito UE.
MOSS: ampliamento del campo di applicazione
Il mini sportello unico (Moss) è un sistema elettronico che consente ai contribuenti passivi, che forniscono servizi Tte nell’Ue, di dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro. Per servizi Tte si intendono quelli:
- di telecomunicazione,
- teleradiodiffusione e
- di quelli forniti per via elettronica.
Con le nuove regole operative dal 1° luglio 2021 grazie al D.Lgs 83/2021, sono istituiti i nuovi regimi speciali: One stop shop (OSS), nel quale confluirà il Moss e Import one stop shop (Ioss).
I nuovi Oss e Ioss devono essere considerati come il nuovo regime europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che amplia il campo di applicazione del Moss, concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
Il nuovo sportello Unico
A decorrere dal 1° luglio 2021, il Moss diventerà quindi uno sportello unico (Oss) e sarà esteso a tutti i servizi B2C.
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Ue o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali);
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
Lo sportello unico semplifica gli obblighi Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati negli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica Oss Iva ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’Oss e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’Ue.
I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.
L’abolizione delle soglie di protezione nelle vendite a distanza intracomunitarie
Altra importante novità introdotta dal decreto legislativo n. 83/2021, è l’abolizione delle soglie di protezione. Soglie in vigore finora per il pagamento dell’Iva nel Paese di residenza nell’ambito delle vendite a distanza intracomunitarie.
Per meglio intenderci, a partire dal 1° luglio 2021, in riferimento alle operazioni di e-commerce B2C entreranno in vigore delle disposizioni di semplificazioni.
Le nuove regole per l’e-commerce B2C
A tal proposito, con la direttiva 2017/2455/UE è stata introdotta una soglia a livello comunitario, pari a 10.000 euro. Soglia entro la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del cedente sono imponibili ai fini IVA in quest’ultimo Stato membro. Ciò avviene in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi (B2C).
In sintesi, nei rapporti B2C:
- fino a 10.000 euro l’Iva si applica nel paese del cedente;
- superato tale importo (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno stato membro), si applicano le regole generali con obbligo di aprire una posizione iva nello stato membro (salvo quanto vedremo nel pr. successivo).
La disciplina applicabile dal 1° luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni: le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma l, e articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA); le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4, comma 2, e articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IVA); le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l’uso interfacce elettroniche (articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA); le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.
Tali regole riguardano anche coloro che operano in regime forfettario.
Le soglie di protezione e l’iscrizione al MOSS per l’e-commerce
Al superamento della suddetta soglia di 10.000 euro, il soggetto passivo potrà decidere di optare per il regime MOSS ora confluito nel nuovo regimi speciali One stop shop (OSS). In tal modo evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell’IVA e-commerce), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura.
Si veda a tal proposito il dossier Camera Senato sulle novità “prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni“.
Ulteriori novità
Sempre con il D.lgs 83/2021, è stata abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue. Inoltre viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import one stop shop, IOSS).
Dal 1° luglio: l’imposta sarà dovuta su tutti i beni indipendentemente dal loro valore.
Sul regime IOSS, la sua creazione consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese o un territorio terzo a compratori stabiliti nell’Ue, di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni.
Se si ricorre all’Ioss, l’importazione di beni di valore modesto (con valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’UE è esente da Iva.
Già dal 1° aprile 2021, sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile registrarsi per aderire ai nuovi regimi Oss e Ioss. Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo, ma se si sceglie di avvalersene è necessario applicarlo per tutte le operazioni che vi rientrano.
Conclusioni
Grazie al D.Lgs 83/2021, l’Italia recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers), e le disposizioni della direttiva Ue n. 2019/1995 sulle vendite a distanza e su alcune cessioni nazionali di beni.