Il reddito di cittadinanza, come ormai sappiamo, consiste in un sussidio a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Esso viene erogato ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale.
Nella sostanza, non bisogna superare certe soglie Isee, diverse in base al numero dei componenti del nucleo familiare, dalla presenza di soggetti con disabilità ecc.
In generale, tali soglie vengono facilmente superate anche se solo un membro della famiglia lavori full time.
Reddito di cittadinanza e lavoro sono compatibili?
Chiariamo fin da subito che il Reddito di Cittadinanza non è assolutamente incompatibile con lo svolgimento di un lavoro occasionale e, in generale, con qualsiasi attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. Ovviamente, in caso di una nuova occupazione, l’importo del sussidio sarà ricalcolato sulla base dei nuovi redditi percepiti.
Se dopo la presentazione della domanda RdC dovessero avvenire variazioni nell’attività lavorativa di un componente del nucleo, è necessario dichiararlo entro 30 giorni dall’evento. Per farlo bisogna compilare il modello “Rdc/Pdc – Com esteso” e inviarlo, all’INPS tramite i CAF, gli Enti di patronato o direttamente accedendo con SPID, Carta Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi al sito dell’INPS.
Attenzione, ai sensi di legge: “non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratti di prestazione occasionale e libretto di famiglia”.
Lavoro occasionale
In base alle nuove disposizioni del decreto Sostegni, se si trova un lavoro a termine ed il reddito familiare non sale oltre la soglia di 10 mila euro, il reddito di cittadinanza viene sospeso per la durata dei contratti, fino a un massimo di 6 mesi.
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