L’INPS ha avviato le operazioni per l’invio delle lettere di certificazione per le posizioni che hanno avuto esito positivo per l’accesso alla pensione in applicazione della nona salvaguardia esodati.
Lo ha annunciato lo stesso istituto di previdenza con un comunicato stampa di qualche giorno fa. Il comunicato ricorda anche che le istruzioni per la verifica dei requisiti sono contenute nel messaggio Inps n. 1673 del 23 aprile 2021 e che da venerdì 30 luglio sarà rilasciato l’aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni.
Chi sono gli esodati
La legge Fornero (che ha riformato il sistema pensionistico) portò con se il caso degli esodati, ossia di coloro che avevano lasciato il lavoro poco prima della riforma e che poi, a causa della riforma stessa, si sono visti spostare in avanti l’età della pensione. Si tratta di soggetti, dunque, che per il mercato del lavoro non erano più idonei (difficilmente potevano reinserirsi nel mondo del lavoro vista l’età) e che non avevano nemmeno i requisiti per la pensione. Quindi, né stipendio né pensione.
La legge Fornero fu successivamente sostituita dalla c.d. quota 100, che permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Dal 2022, tuttavia, salvo nuovi interventi delle parti politiche, c’è serio rischio che ritorni la legge Fornero.
La nona salvaguardia esodati
Con la legge di bilancio 2021 (commi da 346 a 348), il legislatore ha ammesso l’applicazione delle norme in essere prima del 6 dicembre 2011 sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali, in favore di un contingente massimo di 2.400 soggetti, rientranti in alcune fattispecie.
E’ questa la c.d. nona salvaguardia esodati, che permette a questi soggetti di far salvi i requisiti maturati prima della legge Fornero e, quindi, di andare in pensione.
Beneficiari, come detto, sono solo alcune categorie di lavori.
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 – ancorché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data) -, a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012.
Per accedere alla nona salvaguardia esodati occorreva presentare apposita richiesta all’INPS.
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