Anche per le spese sanitarie, vale il principio in base al quale la spesa può essere scaricata dalle tasse solo se rimane effettivamente a carico del contribuente. Tuttavia in alcuni casi è possibile superare tale regola.
Spese mediche: la detrazione
Per le spese mediche è riconosciuta una detrazione del 19% per la parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro (art.15 del TUIR). La franchigia deve essere verificata in riferimento al totale delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno. Anche per tale tipo di spese, vale il principio in base al quale la spesa può essere scaricata dalle tasse solo se rimane effettivamente a carico del contribuente.
Ad ogni modo, possono essere pagate in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione.
Le spese sanitarie rimborsate
Può accadere che in riferimento ad alcune spese detraibili il contribuente riceva dei rimborsi. Magari ha stipulato un’assicurazione che copre alcune spese sanitarie.
Da qui, per la spesa medica sostenuta e rimborsata non spetta alcuna detrazione. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa la detrazione va calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Tuttavia, si considerano rimaste a carico e dunque sono detraibili, le spese mediche rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta alcuna deduzione/detrazione;
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavor o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).
Al contrario, se, invece, contributi e premi assicurativi pagati sono detraibili/deducibili, le spese mediche sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione.
Ancora, non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:
- a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all’importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente;
- a società di mutuo soccorso, che fino all’importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall’Irpef.