Ecco quando una pausa caffè costa 173 euro e non si può fare ricorso

Ecco quando una pausa caffè costa 173 euro e non si può fare ricorso contro la multa prevista dal Codice della Strada.
2 anni fa
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multe

L’Italia è un Paese democratico, ma questo non vuol dire che ognuno può fare ciò che vuole. Altrimenti sarebbe anarchia. ogni settore, ogni spaccato della vita di tutti i giorni è assoggettato a precise regole di comportamento. Ed anche la circolazione in auto è regolamentata da apposite normative. La Bibbia per gli italiani in materia di circolazione in auto è il Codice della Strada. Si tratta dell’insieme di leggi e regole a cui ogni automobilista deve sottostare. Nella maggior parte dei casi si tratta di regole votate alla maggiore sicurezza in materia di circolazione stradale.

Ma in alcuni casi, anche un comportamento poco in linea con le normative, pur non pericoloso, può causare disagi al trasgressore. Come sempre infatti, per ogni regola prescritta da una legge o da un Codice, sono previste sanzioni e multe. E il Codice della Strada è pieno di sanzioni che a volte possono sembrare spropositate. Ed è ciò che è successo al nostro lettore, sanzionato per 2 muniti di pausa caffè con auto non in divieto di sosta, ma lasciata in maniera non conforme alle normative.

“Buonasera, mi chiamo Ernesto e vi chiedo di spiegarmi una cosa. Sono stato sanzionato perché ho lasciato l’auto aperta di fronte al bar dove stavo prendendo un caffè prima di andare a lavorare. Una prassi che adotto ogni mattina, con una pausa caffè di due minuti nel tragitto da casa al lavoro. Faccio così ogni mattina. Lascio l’auto in un parcheggio libero e con striscia bianca, scendo, prendo il caffè e vado al lavoro. Stamattina un vigile mi ha comminato una multa da 173 euro. Un caffè di un euro mi è costato 173 euro. Non trovo giusto tutto questo. Posso fare ricorso, magari sostenendo che il vigile è stato troppo zelante?”

Lasciare l’auto aperta è punito dal Codice della Strada

L’articolo 158 comma 4 del Codice della Strada stabilisce che è fatto assoluto divieto di lasciare la propria auto aperta, a prescindere che siano o meno inserite nel cruscotto le chiavi.

E perfino se il lasciare l’auto aperta sia solo per lo stretto tempo necessario a bere un caffè al bar. L’articolo prima citato tratta di “divieto di sosta o fermata dei veicoli”, ma contrariamente a ciò che qualcuno pensa, non si tratta solo di divieto di lasciare il veicolo in sosta o fermata, dove non è consentito. Si parla anche delle modalità in cui un veicolo viene lasciato. E in questo si incastona il caso prima citato, di auto lasciata aperta. Perché fosse soltanto il passo carrabile, il posto riservato ai disabili o il posto riservato alla fermata dei mezzi di trasporto pubblici, le regole sarebbero chiare.

Come ci dimostra il nostro lettore invece, ci sono sfaccettature del Codice, e anche di questo articolo 158, che vanno meglio spiegate e comprese. Anche da chi ha intenzione di fare ricorso.

Nulla si può fare se si trasgrediscono le regole del Codice della Strada, nemmeno il ricorso

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Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso

Questa la parte dell’articolo 158 che mette il nostro lettore nei guai. In pratica, multa legittima perché quella prima citata è la parte dell’articolo contenuta nel suo, già citato, comma 4. Anche se l’auto è senza chiavi nel cruscotto, il lasciarla aperta potrebbe spingere malintenzionati al furto, non solo dell’auto intera, ma anche delle cose al suo interno. E si tratta di negligenza da parte dell’automobilista, che il Codice della Strada sanziona. Anche se dal punto di vista della sicurezza in materia di circolazione, nulla può essere obbiettato al conducente.

Questo comportamento è assoggetto a una multa da 42 a 173 euro.

Essendoci un preciso articolo del Codice della Strada ed essendoci un preciso quadro sanzionatorio per questa tipologia di situazione, il nostro lettore non potrà fare nulla al riguardo. Non potrà promuovere ricorso. Salvo il caso che l’agente della Polizia Locale abbia commesso errori nel verbale. In quel caso il ricorso è ammissibile.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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