Pronte le istruzioni per beneficiare dell’ecobonus 2019. Come noto, la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto nuove misure per incentivare l’acquisto di automobili ecologiche, a basso impatto ambientale, cioè elettriche o ibride. Lo Stato riconosce infatti un bonus a chi acquista questo tipo di autovetture meno inquinanti premiando sia l’acquirente che il produttore.
L’ecobonus 2019 prevede infatti uno sconto sull’acquisto del veicolo ecologico e un credito d’imposta per le case automobilistiche produttrici, purchè il modello sia contemplato nella casistica ufficiale degli sconti previsti dalla legge.
Cos’è l’ecobonus e come funziona
Ma come funziona l’ecobonus? Per il cliente viene applicato lo sconto all’atto dell’acquisto (bonus), mentre al venditore viene riconosciuto un rimborso di pari importo al credito d’imposta previsto per il produttore. All’atto pratico, le case automobilistiche rimborsano al venditore l’importo del contributo previsto dalla legge per ogni tipo di modello di auto ecologica nuova per poi recuperarlo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con la dichiarazione dei redditi. L’operazione di registrazione del credito deve avvenire per via telematica attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del modello F24 via web.
Ecobonus: i codici tributo
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha stabilito – tramite risoluzione n. 82 del 2019 – quali sono i codici tributo che vanno utilizzati per beneficiare del credito d’imposta. Il primo è il codice 6903 (eco bonus veicoli Cat. 1) da riportare sul modello F24 per gli incentivi concessi ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che risponde agli standard richiesti.
Come compilare il modello F24
La compilazione del modello F24 è abbastanza semplice. I menzionati codici tributo vanno riportati nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24 sezione Erario. L’anno di riferimento da indicare è quello in cui viene riconosciuto il credito d’imposta al produttore e che può essere diverso dall’anno di vendita del veicolo. I crediti d’imposta così indicati diventeranno validi e quindi compensabili solo dopo che l’Agenzia delle Entrate li avrà approvati ricevendo il via libera dal Ministero dello Sviluppo Economico. In ogni caso, tali crediti, benché approvati, saranno utilizzabili solo dopo che sarà avvenuta la vendita del veicolo al consumatore finale e, in particolare, a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello dell’atto di vendita.