A partire dagli interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 in avanti, la detrazione massima prevista per l’installazione di sistemi di building automation, nell’ambito dell’ecobonus, non può essere superiore a 15 mila euro; per gli interventi effettuati in data antecedente non era previsto alcun limite di detrazione. Il limite è stato previsto con il decreto “Requisiti tecnici”. Nell’ambito dell’ecobonus, quando si parla di sistemi di building automation, si fa riferimento alla fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
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Ecobonus 65% e sistemi di building automation
Rientra nell’ecobonus 65%, ex art.14 del D.L. 63/2013, l’installazione di sistemi di building automation.
Tali sistemi sono agevolati se:
- consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva,
- compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
L’Enea con un apposito vademecum ha individuato nello specifico le caratteristiche che devono possedere i suddetti sistemi per essere considerati detraibili al 65%. Anche per tale tipo di interventi, è emessa la possibilità di scegliere se optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Tale opzione riguarda le spese 2020 e 2021.
Detto ciò, ai fini dell’agevolazione, i sistemi di building automation, devono (requisiti tecnici):
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Le spese ammissibili
Nello specifico rientrano nella detrazione del 65%:
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici;
- le prestazioni professionali (direzione lavori. documentazione tecnica necessaria).
Non rientrano tra le spese agevolabili: l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
La documentazione da conservare
Ai fini della detrazione, il contribuente deve conservare la documentazione sia di carattere tecnico che amministrativo.
Attenzione, entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo) è necessario inviare all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento. Ciò avviene tramite l’apposito portale Enea.
Sulla documentazione tecnica, il contribuente deve conservare:
- la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico
abilitato (quest’ultimo nei casi in cui è richiesta l’asseverazione); - le schede tecniche dei dispositivi di building automation installati;
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato.
Su tale ultimo punto, si deve fare una differenziazione tra interventi iniziati prima del 6 ottobre e quelli iniziati dopo.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020: l’asseverazione deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (vedi 1° pr.).
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’installatore.
La documentazione di tipo amministrativo
Oltre alla documentazione di tipo tecnico va conservata anche la documentazione di carattere amministrativo.
Nello specifico:
- la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- le fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico.
Per gli interventi sulle comuni condominiali, è necessaria la dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino.
Inoltre, bisogna conservare: le ricevute dei bonifici parlanti nonché la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Ecobonus e sistemi di building automation: detrazione massima a 15 mila euro
Come abbiamo visto sopra, la documentazione da conservare varia in funzione della data di esecuzione dell’intervento. Questo perché, in data 6 ottobre, è entrato in vigore il il D.M. 6 agosto 2020, c.d. decreto Requisiti.
Tale decreto, è intervenuto anche sui limiti di detrazione. Nello specifico, prima dell’intervento del decreto citato non era previsto alcun limite di detrazione; a partire dagli interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 in avanti: la detrazione massima prevista per l’installazione di sistemi di building automation, nell’ambito dell’ecobonus, non può essere superiore a 15 mila euro.
Nella circolare n°19/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per l’installazione dei sistemi di building automation, effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), la relativa spesa concorre al limite di spesa detraibile per l’intervento principale.
In tale caso, per le spese sostenute dal 6 ottobre 2020 in avanti varrà il nuovo limite di detrazione di 15.000 euro.