Ecobonus acquisto veicoli elettrici o ibridi: possibile risparmiare imposte e contributi INPS ma non solo

Sono agevolati gli acquisti anche in locazione finanziaria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica
3 anni fa
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Arrivano le istruzioni operative per l’ecobonus mobilità sostenibile

L’ecobonus  previsto per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi può essere utilizzato in compensazione per pagare imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF. La compensazione può riguardare anche i contributi INPS, i premi INAIL ecc.

L’ecobonus per l’acquisto di veicoli elettici o ibridi

La Legge di bilancio 2019 riconosce l’ecobonus ossia un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi indicate.

Il suddetto contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Nello specifico l’ecobonus spetta a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. L’ecobonus è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro. Nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla norma.

Da qui, in base alla modifica effettuata dal decreto Sostegni:

  • le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e
  • recuperano tale importo sotto forma credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione in F24 esclusivamente tramite i servizi telematici  dell’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo del credito d’imposta: anche per pagare imposte e contributi INPS

Con il provvedimento del 28 giugno, l’Agenzia delle entrate ha fissato le modalità di utilizzo del credito d’imposta e le relative istruzioni operative.

Nello specifico,  credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite  F24. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • imposte dirette,
  • IRAP,
  • IVA,
  • ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF,
  • contributi INPS, premi INAIL
  • ecc.

L’utilizzo avviene  senza l’applicazione dei limiti di compensazione.

Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento:

  • restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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