Ecobonus al 110% per l’ufficio ubicato nel condominio

Il super bonus fiscale del 110% previsto dal decreto Rilancio per i lavori di riqualificazione energetica si applica solo sui condomini ed abitazioni principali, anche se è allo studio l’estensione alle seconde case
4 anni fa
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Sono proprietario di un immobile uso ufficio situato in uno stabile condominiale. Vorrei capire se, in caso di lavori che rientrassero nel super bonus del 110%, io ne possa beneficiare oppure la super detrazione di cui si parla è riservata esclusivamente ad immobili uso abitativo?

Il lettore ci ha posto il predetto quesito sulla super agevolazione fiscale prevista dal legislatore, su cui premettiamo che ad oggi si attende ancora il provvedimento attuativo e la circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito.

Ci riferiamo alla misura contenuta all’art. 119 del decreto Rilancio con cui è stata introdotta la detrazione fiscale del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio è esteso, purché si realizzi uno dei predetti interventi, anche all’installazione di pannelli solari collegati alla rete elettrica ed all’installazione di colonnine di ricarica elettrica.

Il beneficio spetta come condomino

Se nulla dovesse cambiare in sede di conversione in legge del decreto, il medesimo art. 119 prevede per ora che il beneficio potenziato si applichi agli interventi effettuati dal condominio, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sulla base della predetta previsione normativa, dunque, il proprietario dell’ufficio in questione potrà godere della super detrazione solo in qualità di condomino pei lavori eventualmente effettuati sul condominio e rientranti tra quelli agevolabili (ad esempio la realizzazione del cappotto termico sull’involucro esterno del condominio).

Questi al pari di tutti glia altri condomini avrà diritto alla detrazione sulla base della quota millesimale di partecipazione alla spesa ed a condizione che paghi la propria quota di spesa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di sostenimento dell’onere.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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