Editoria 4.0, l’IVA è agevolata per i libri digitali?

L'evoluzione tecnologica ha trasformato l'editoria, portando a nuove interpretazioni normative in merito all’aliquota IVA sui libri digitali
3 mesi fa
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iva libri digitali
Foto © Pixabay

La questione dell’applicazione dell’aliquota IVA sui libri digitali continua a rappresentare un tema di grande attualità, in un contesto in cui l’editoria ha subito una profonda trasformazione grazie all’avvento delle tecnologie digitali.

La crescente digitalizzazione della filiera editoriale ha sollevato domande sul trattamento fiscale da riservare alle nuove forme di pubblicazione, e l’Agenzia delle Entrate, attraverso la consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024, ha fornito una risposta chiara: anche le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri realizzate con strumenti moderni beneficiano dell’aliquota IVA agevolata come accade per i testi su supporto fisico.

Il contesto normativo e le evoluzioni tecnologiche

L’input per la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate è arrivato da un’associazione che ha richiesto conferma sul mantenimento dell’aliquota ridotta per le prestazioni editoriali, in considerazione del radicale cambiamento che ha interessato la filiera editoriale a partire dalla fine degli anni ’80.

Con il progresso tecnologico, il processo di produzione dei libri è infatti mutato significativamente, includendo tecniche digitali che si discostano dai metodi tradizionali, ma che rispondono comunque all’obiettivo di agevolare la produzione e la diffusione dei contenuti culturali.

Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il regime speciale IVA previsto per il settore dell’editoria, definito nell’articolo 74 del DPR n. 633/1972 (decreto IVA) e ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 23 del 2014. Tuttavia, il cuore dell’argomentazione si sviluppa su un piano normativo sovranazionale, con il richiamo alla direttiva Ue n. 1713/2018.

Tale direttiva ha modificato la precedente direttiva IVA Ce n. 112/2006, introducendo nuove disposizioni sull’applicazione delle aliquote IVA a partire dal 26 novembre 2018. Queste nuove regole hanno consentito agli Stati membri di uniformare il trattamento fiscale tra le pubblicazioni elettroniche e quelle fisiche, applicando lo stesso regime agevolato a entrambe le forme.

IVA libri digitali: la visione della giurisprudenza

L’introduzione di queste novità normative ha rappresentato un importante passo in avanti per garantire parità di trattamento tra le diverse modalità di distribuzione dei contenuti editoriali, rispecchiando l’evoluzione del settore e la crescente rilevanza del formato digitale nel panorama culturale ed economico.

Non solo la normativa unionale ha contribuito a questa evoluzione. Anche la giurisprudenza italiana ha giocato un ruolo chiave nel consolidare un’interpretazione più ampia e flessibile delle norme relative all’editoria. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 31022/2015, ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio interpretativo evolutivo per il termine “stampa”.

Questo approccio, orientato a tenere conto delle trasformazioni tecnologiche, consente di assimilare le pubblicazioni digitali a quelle tradizionali su carta. La Corte ha così stabilito che anche le testate giornalistiche digitali devono essere incluse nella nozione di “stampa”, ai fini delle agevolazioni fiscali.

Analogamente, un’altra importante pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 30722/2011, ha sostenuto l’utilizzo dell’interpretazione estensiva delle norme tributarie. In questo contesto, si è affermato che le disposizioni fiscali devono essere interpretate non solo in base al testo letterale della legge, ma anche alla loro ratio, ovvero l’intento sottostante alla norma, specialmente quando questa mira a promuovere un settore in continua evoluzione come l’editoria.

L’applicazione dell’IVA ridotta al 4% per i libri digitali

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, realizzate con le tecnologie moderne, si può applicare l’aliquota IVA ridotta del 4%. Ciò garantisce continuità al regime di agevolazione fiscale per l’intero settore editoriale, indipendentemente dal supporto utilizzato per la diffusione dei contenuti.

È interessante notare come l’Agenzia sottolinei che una diversa interpretazione delle norme avrebbe reso prive di significato le agevolazioni fiscali previste.

Le moderne tecniche di produzione dei libri non possono più essere ricondotte esclusivamente a singole prestazioni previste dalla normativa originaria. Ma vanno interpretate in un senso più ampio e inclusivo. Di conseguenza, l’agevolazione dell’aliquota ridotta si applica anche a tutte quelle tecniche di composizione che rientrano nel processo produttivo contemporaneo dei libri.

Riassumendo…

  • L’aliquota IVA ridotta al 4% si applica anche ai libri digitali prodotti con tecnologie moderne.
  • La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il settore editoriale a partire dagli anni ’80.
  • La direttiva Ue 1713/2018 consente agli Stati di uniformare l’IVA tra pubblicazioni fisiche e digitali.
  • La Corte di Cassazione ha sostenuto un’interpretazione estensiva delle norme per includere le tecnologie digitali.
  • L’interpretazione evolutiva delle norme fiscali permette di adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e sociali.
  • L’agevolazione IVA favorisce l’accesso alla cultura, indipendentemente dal formato di distribuzione dei libri.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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