Effetto sostitutivo IMU/IRPEF per i terreni: come applicarlo in dichiarazione dei redditi

Chi lo scorso anno è stato possessore di terreno agricolo esente IMU dovrà barrare l’apposita casella al quadro A oppure RA rispettivamente del Modello 730/2020 o Modello Redditi/2020 a seconda dei casi
4 anni fa
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terreno agricolo

Come per gli altri anni, anche nel Modello Redditi/2020 e Modello 730 2020 (riferiti all’anno d’imposta 2019), trova spazio (rispettivamente al quadro RA ed A dedicati ai terreni) l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF.

Anche se l’IMU è stata leggermente modificata con la Legge di bilancio 2020, resta fermo che nel caso di terreni non affittati, l’imposta municipale unica sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

A tal proposito, si ricorda che sono esenti (sia dalla vecchia IMU che dalla nuova) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sono altresì esonerati: a) i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) i terreni “agricoli” ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (n questa circostanza se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione; laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona).

Esonerate anche le aree edificabili purché possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP (lett. d del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019). Si tenga, in ogni caso presente che, se l’area edificabile ricade in uno dei comuni di cui alla menzionata Circolare del 1993, sarà esente IMU sono se posseduta e condotta da coltivatore diretto o IAP.

La ratio dell’alternatività IMU/IRPEF

Sulla base del menzionato effetto sostitutivo, IMU/IRPEF, dunque, ai fini IRPEF, per il reddito dei terreni non affittati e sui cui è stata assolta l’IMU si deve tener conto del solo reddito agrario.

Per i terreni affittati esenti IMU, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.

Pertanto, se ad esempio, al quadro RA del Modello Redditi PF/2020, viene indicato un terreno posseduto nel 2019 ed esente IMU, il contribuente indicherà al suddetto quadro sia il reddito dominicale che quello agrario. Tuttavia, poiché il terreno è stato esente, allora anche il reddito dominicale concorrerà al reddito ai fini IRPEF. In tale ipotesi bisognerà barrare l’apposita casella “IMU non dovuta”.

Per contro, un terreno non esente IMU su cui lo scorso anno è stato pagato tale tributo, il dichiarante riporterà sempre il reddito dominicale ed il reddito agrario. Tuttavia, in questo caso sarà solo il reddito agrario a concorrere al reddito ai fini IRPEF del dichiarante (il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile ed il reddito dominicale è quello riferito al titolo di proprietà. Con l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF, dunque, il legislatore ha inteso evitare che la “proprietà” venisse tassata due volte).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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