Sono in vigore dal 1° aprile 2020 le nuove regole per ottenere l’abilitazione ad assistere i contribuenti nelle controversie tributarie fissate con il Regolamento emanato con decreto MEF del 5 agosto 2019, n. 106. A decorrere dalla predetta data, dunque, nasce il nuovo Elenco nazionale degli abilitati all’assistenza tecnica, sulla base dei principi mutuati dal codice deontologico forense la cui gestione è assegnata alla Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento Finanze. Il regolamento amplia i requisiti professionali richiesti ed è ampliato il novero dei soggetti che possono richiedere l’iscrizione al suddetto elenco (sono inclusi i dipendenti dei CAF e relative società di servizi, nonché gli ex dipendenti degli enti impositori).
Gli adempimenti
La procedura prevede che le domande di iscrizione all’elenco vanno presentate mediante la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale di Giustizia Tributaria. L’invio deve avvenire tramite PEC all’indirizzo [email protected] (con firma digitale). La migrazione al nuovo elenco è di diritto per i soggetti che risultano iscritti, alla data del 31 marzo 2020, negli elenchi detenuti in precedenza dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti, tuttavia, sono tenuti entro il 31 ottobre 2020, a confermare il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di situazioni di incompatibilità attraverso la trasmissione di un’autocertificazione all’indirizzo PEC [email protected]. Con il modulo, detti soggetti dovranno anche comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata; trasmettere una fotografia conforme ai più recenti standard ICAO ed ISO (adottati per le foto uso documento d’identità, in particolare per il rilascio del passaporto), necessaria per il rilascio della tessera di riconoscimento; comunicare le necessarie liberatorie al fine di prestare il consenso per la pubblicazione sul Portale dei dati personali.
Le cause di incompatibilità
Riguardo le cause di incompatibilità, si tratta di quelle elencate all’art. 9 del Regolamento sopra richiamato, dove si evince che l’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata: nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali e delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge Cirinnà. Inoltre l’assistenza tecnica è incompatibile: a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite; c) con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento riferiti ai dipendenti delle associazioni di categoria, di imprese o delle loro controllate ovvero dei CAF.