Il lavori sulla casa finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche danno diritto a godere di alcuni bonus sulle spese sostenute.
Uno degli ultimi messi in campo dal legislatore è la detrazione fiscale del 75% (da godere in 5 quote annuali di pari importo) applicabile sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022). C’è possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
C’è poi anche la possibilità di vedersi applicare l’IVA con aliquota agevolata del 4% invece che del 10% o 22%.
Il bonus 75%
Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto con la legge di bilancio 2022. Per adesso è circoscritto, come detto, alle spese del 2022. Vedremo se la prossima manovra lo prorogherà. In mancanza di proroga resta comunque la possibilità di godere dell’altra detrazione fiscale. Il bonus ristrutturazione 50% (10 quote annuali di pari importo con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito).
Ad ogni modo, come per altri bonus edilizi, anche per quello al 75% riconosciuto a fronte dell’eliminazione barriere architettoniche, sono stabiliti limiti massimi di spesa su cui applicare il beneficio. In particolare, lo sgravio fiscale può applicarsi su una spesa massima pari a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari (villette) o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Possono godere del bonus barriere architettoniche 75% anche le imprese oltre che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività. Il beneficio non spetta in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio (Risposta Agenzia Entrate n. 444 del 2022).
Eliminazione barriere architettoniche, quando si applica l’IVA al 4%
La possibilità di ottenere l’IVA al 4% sulle spese sostenute a fronte di questi lavori, non è legata al bonus 75% ed è espressamente prevista dal DPR n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter, dove si legge.
per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Dal tenore letterale della citata legge, dunque, ne consegue che l’IVA al 4% la si può applicare solo laddove i lavori siano eseguiti sulla base di un “contratto di appalto”. Quindi, è necessario che il committente dia incarico ad un’impresa per la realizzazione degli interventi.
Nel caso in cui il contratto di appalto stipulato abbia ad oggetto sia lavori finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche sia altri lavori, l’IVA al 4% si applica solo sulle spese riferite ai primi e il contratto di appalto (o anche la fattura) deve riportare in maniera distinta i relativi corrispettivi che il committente paga. In mancanza di tale distinta indicazione troverà applicazione l’IVA ordinaria al 22% su tutti gli interventi indicati nel contratto medesimo.