Gennaio 2023, siamo ancora qui a parlare di Canone Rai. Nonostante le molte promesse fatte negli ultimi anni dai vari Governi che si sono succeduti, il canone rimane obbligatorio. E continuerà ad essere addebitato direttamente nella fattura dell’utenza elettrica residenziale. L’addebito è di 9 euro mensili, da gennaio a ottobre (per chi riceve bolletta luce mensilmente). Oppure 18 euro bimestrali, da gennaio a ottobre (per chi riceve la bolletta ogni due mesi). L’importo annuo dovuto, dunque, ammonta a 90 euro.
Il canone Rai non è dovuto per tablet e smartphone.
In alcuni casi, è possibile chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, detto ciò, cosa succede se l’esenzione viene richiesta in ritardo rispetto all’anno per il quale si chiede di non subire l’addebito?
Vediamo quali sono le indicazioni valevoli per tutti i contribuenti.
I casi di esenzione del Canone Rai
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I quesiti più frequenti che giungono in redazione, riguardano proprio gli ultra settantacinquenni.
In tali casi, l’esonero è ammesso per coloro i quali:
- hanno compiuto 75 anni;
- che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).
Tali soggetti, possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi. Mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso.
Canone Rai. Quando l’esenzione è richiesta in ritardo
Una volta presentata la domanda di esenzione, questa vale anche per gli anni successivi, sempre se rimangono i requisiti richiesti dalla Legge. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Attenzione alle tempistiche con le quali, vieni presentata la domanda con la quale si richiede l’esenzione.
In particolare:
- per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta;
- per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.
E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Per coloro i quali vogliono richiedere l’esenzione perché non posseggono alcuna tv, la domanda di esenzione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo. Per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2022 avrà effetto per tutto il 2023;
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno. Per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2023 avrà effetto per il secondo semestre del 2023.
Esenzioni non spettanti. Cosa succede?
In caso di mancato versamento del canone, la sanzione può arrivare fino a 6 volte l’importo del canone stesso.
Inoltre ci possono essere anche delle conseguenze penali in caso dichiarazioni mendaci rispetto a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di non detenzione. In questa ipotesi si applicano gli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000, ai sensi dei quali chiunque rilascia dichiarazioni non vere, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
Per cui è bene prestare massima attenzione.