Esenzione Canone Rai: ecco il nuovo modello di autocertificazione

Il nuovo modello di esenzione dal pagamento del canone Rai può essere presentato tutto l'anno, ecco le novità e dove scaricare modello e istruzioni.
8 anni fa
5 minuti di lettura
Esenzione canone Rai

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di esenzione canone Rai, chiamato anche modello sostitutivo di dichiarazione o autocertificazione, da inviare nel caso non si sia in possesso o non si detenga un apparecchio televisivo, nel caso già un altro membro del nucleo familiare paghi il canone Rai  o se il contratto dell’energia elettrica è intestato ad un parente defunto.

In tutti questi casi, infatti, per non pagare un canone Rai non dovuto si poteve inviare la modulistica necessaria all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2017 per non pagare il canone l’intero anno, successivamente a tale data per non pagare il canone relativo al secondo semestre dell’anno.

Esenzione Canone Rai: quali novità nel nuovo modello?

La nuova versione del modello di esenzione canone Rai presenta numerose novità tra cui la possibilità di indicare nel modulo la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione (non possesso, canone intestato a defunto, canone già pagato ecc…) mentre in precedenza la dichiarazione sostitutiva aveva effetto sull’intero canone Rai annuale.

E’ possibile scaricare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Modello aggiornato al 2017 e le relative Istruzioni di compilazione.

Di seguito riportiamo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

PROVV. N. PROT. 39345

Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016, e successive modifiche, concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016

1.1. Al provvedimento del 24 marzo 2016, concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

-il punto 3.1. è sostituito dal seguente:

3.1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 1.1. possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti secondo quanto precisato nei punti successivi.

-il punto 3.5. è sostituito dal seguente:

3.5. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del punto 1.1. ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

1.2. Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, come modificati con il provvedimento del 21 aprile 2016, sono sostituiti da quelli approvati con il presente provvedimento.

Periodo transitorio

2.1 A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla suddetta data è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato utilizzando, oltre al modello approvato con il presente provvedimento, anche il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, come modificato con il provvedimento del 21 aprile 2016.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati

3.1 Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato A al presente provvedimento.

3.2 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, introducendo un’ulteriore presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica.

Il citato articolo 1, secondo comma, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 sono stati, pertanto, definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ed è stato approvato il relativo modello.

Considerato che il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con il provvedimento sopra citato è stata prevista anche la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.

Tenuto conto che nel primo anno di avvio della riscossione del canone tv nelle fatture per la fornitura di energia elettrica il primo addebito è stato effettuato, cumulativamente, nel mese di luglio, con il presente provvedimento viene introdotta la possibilità di indicare la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto attestato (ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica di un soggetto intestatario di un’utenza elettrica su cui è dovuto il canone).

Inoltre, al fine di semplificare la compilazione del modello, è stato previsto un quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

Sono conseguentemente modificati sia il modello di dichiarazione sostitutiva sia le relative istruzioni per la compilazione.

Viene, poi, previsto un periodo transitorio, per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, in cui è possibile utilizzare anche il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del 21 aprile 2016.

Con il presente provvedimento, infine, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione sostitutiva.

 Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Normativa di riferimento

Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

Roma, 24 febbraio 2017

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi

Firmato digitalmente

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Lavorare da casa: perché la Tailandia è il paradiso dei nomadi digitali

Articolo seguente

Ford e Lancia offerte auto febbraio 2017 e incentivi rottamazione – focus su Lancia Ypsilon e Ford Focus