Esenzione ILIA, tutti i fabbricati non soggetti all’imposta

Non solo esenzione ILIA abitazione principale. C’è esenzione ILIA anche per altri fabbricati indicati dalla relativa legge regionale
1 anno fa
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Esenzione ILIA, tutti i fabbricati non soggetti all’imposta

Il 16 giugno 2023 scade l’acconto IMU 2023. Stessa scadenza anche per l’acconto ILIA 2023. Si tratta sostanzialmente della stessa imposta ma con nome diversi. L’ILIA è in vigore dal 1° gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia e sostituisce proprio l’IMU (anche se ne mantiene sostanzialmente la disciplina).

L’IMU, invece, resta tale in tutte le altri parti del nostro territorio.

L’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) è stata istituita con la legge regionale n. 17 del 2022. La devono pagare, dunque, i possessori di immobili ubicati nei territori del Friuli.

Come per l’IMU anche l’ILIA non la devono pagare tutti. Previste sostanzialmente le stesse esenzioni e gli stessi sconti. Ad esempio, c’è lo sconto ILIA immobili in comodato e c’è lo sconto ILIA pensionato estero.

Vediamo in questa sede tutti i fabbricati esenti ILIA.

L’abitazione principale e le pertinenze

Allo stesso modo in cui il legislatore prevede esenzione IMU abitazione principale NON di lusso, allo stesso modo la legge regionale n. 17 del 2022 prevede esenzione ILIA abitazione principale NON di lusso.

Si paga, invece, l’ILIA se trattasi di abitazione principale appartenente a categoria catastale di lusso, ossia A1, A/8 e A9.

Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nel quale il contribuente ha dimora e residenza abituale.

Scatta esenzione ILIA anche per le pertinenze dell’abitazione principale non di lusso, nel limite massimo di tre pertinenze ciascuna appartenete rispettivamente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.

Come per l’IMU, inoltre, anche per l’ILIA ci sono i casi di assimilazione ad abitazione principale.

Tutti gli altri fabbricati con esenzione ILIA

Oltre all’abitazione principale di categoria non di lusso e relative pertinenze, la legge regionale del Friuli (art. 11) stabilisce che l’ILIA non è dovuta per i fabbricati che rientrano tra uno di quelli:

  • posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
  • con destinazione ad usi culturali
  • destinati esclusivamente all’esercizio del culto,
  • appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  • costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Riassumendo…

  • il 16 giugno 2023 debutta l’ILIA, la nuova imposta che sostituisce l’IMU in Friuli Venezia Giulia;
  • è disciplinata dalla legge regionale n. 17 del 2023;
  • c’è esenzione ILIA abitazione principale di categoria catastale non di lusso e relative pertinenze;
  • l’ILIA si paga, invece, sull’abitazione principale di lusso e relative pertinenze;
  • c’è esenzione ILI A anche per altri fabbricati indicati all’art. 11 legge regionale n. 17 del 2023.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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