È chiesto al Dipartimento delle Finanze (DEF) se i soggetti con esenzione IMU 2021, prevista dai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 (anno d’imposta 2020), da presentarsi entro il 30 giugno 2021.
La risposta del DEF è affermativa. Ma andiamo con ordine.
Esenzione IMU 2020: dal decreto Rilancio al decreto Agosto
A fronte dell’emergenza Covid-19 e delle negative conseguenze economiche che si sono avute per alcune attività del nostro Paese, con l’art. 177 del decreto Rilancio, il legislatore aveva esonerato dall’acconto IMU 2020 i possessori di immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali
- classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi
- in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
La condizione da rispettare ai fini dell’esenzione era sempre che i relativi possessori degli immobili fossero anche i gestori dell’attività in essa svolta.
Successivamente l’art. 78 del decreto Agosto ha esteso, per i citati immobili, l’esenzione anche al saldo IMU 2020. Inoltre ha stabilito l’esenzione dal solo saldo IMU 2020 per immobili, rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Lo stesso decreto Agosto ha previsto per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.
Decreto Ristori con esenzione IMU 2020
In considerazione del protrarsi dell’emergenza Covid-19, infine il decreto Ristori ha stabilito:
- l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi
- l’estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona.
Ciò, sempre a condizione che i possessori siano anche coloro che svolgono la relativa attività imprenditoriale in detti immobili.
Esenzione IMU 2020 con obbligo dichiarativo
In virtù delle citate esenzioni, quindi, è stato domandato al DEF se i soggetti beneficiari debbano ora presentare la dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2021.
Secondo il DEF (FAQ n. 1 dell’8 giugno 2021), i menzionati soggetti passivi IMU devono presentare la suddetta dichiarazione barrando la casella “Esenzione” e ciò in applicazione di quanto stabilito dal comma 769 Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), ai sensi del quale:
la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.
L’esenzione IMU 2020 stabilita dai diversi decreti connessi all’emergenza Covid-19 rientra nelle citate ipotesi.
Lo stesso DEF precisa altresì che l’obbligo dichiarativo non ci sarà una volta che l’esenzione viene meno, visto che “per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo”. Tale precisazione, tuttavia, non vale per gli ENC (enti non commerciali) per il quali, invece, l’obbligo di dichiarazione IMU sussiste ogni anno (comma 759, lett. g della Legge n. 160 del 2019).
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